Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19205/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la declaratoria di prescrizione ritenendo errato il calcolo del termine. Il giudice di primo grado aveva ritenuto estinto il reato per prescrizione calcolando un termine di anni 7 e mesi 6; il Procuratore ha osservato che, essendo presenti più aggravanti ad effetto speciale, il termine ordinario di prescrizione da prendere a riferimento è quello determinato dal massimo edittale del reato di furto pluriaggravato (art. 625, ultimo comma), pari a dieci anni, al quale va aggiunto l'aumento previsto (un quarto) per giungere a dodici anni e sei mesi, termine che non era ancora decorso rispetto alla data del fatto (11 maggio 2012).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia errato nel non considerare che, ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad "effetto speciale" vanno computate nel loro aumento massimo (art. 157, comma 2, cod. pen.), determinando così un termine di prescrizione di 12 anni e 6 mesi a partire dall'11 maggio 2012, termine non ancora decorso.

Norme richiamate

  • art. 625 codice penale

    Il massimo edittale della pena detentiva per il furto pluriaggravato va assunto come base per il calcolo della prescrizione; nella specie il massimo edittale è pari a dieci anni

  • art. 61 codice penale

    Riferimento alle circostanze aggravanti applicate al caso (più aggravanti che incidono sul calcolo della pena edittale e quindi sulla prescrizione)

  • art. 157 codice penale

    Le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere computate nel loro aumento massimo ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione quando sono presenti circostanze aggravanti ad effetto speciale occorre fare riferimento al massimo edittale previsto per il reato e sommare gli aumenti previsti dalle aggravanti (art. 157, comma 2).
  • Il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto e va confrontato con il termine risultante dal calcolo basato sul massimo edittale maggiorato dagli aumenti: se non è ancora decorso, non può essere dichiarata la prescrizione.
  • Un errore nel calcolo della prescrizione costituisce motivo di annullamento della sentenza di merito con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di primo grado.
  • In presenza di più aggravanti ad effetto speciale il giudice deve considerare l'aumento massimo previsto per la determinazione del tempo di prescrizione, non una somma o un riferimento a termini ordinari inferiori senza giustificazione.
  • Chi impugna una declaratoria di prescrizione dovrebbe verificare attentamente base edittale del reato e gli aumenti applicabili prima di sostenere l'estinzione del reato per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.