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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8387/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. L'unico motivo dedotto denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione per omessa traduzione dell'ordinanza custodiale emessa il 13/06/2022: l'istanza sosteneva che El Harkati, cittadino marocchino residente in Spagna, non disponeva di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana tale da leggere e comprendere gli atti, e che la nomina di un interprete nelle udienze non poteva sostituire l'obbligo di traduzione scritto previsto dall'art. 143 c.p.p.; si richiamavano inoltre i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 6727/2023 sulla nullità dell'ordinanza non tradotta quando sia emerso che l'indagato non conosce l'italiano.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione in fatto circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, basandosi su elementi oggettivi riportati negli atti (dichiarazioni di residenza/contatti in Italia, intestazione di utenza Vodafone, nota della Polizia di Frontiera che attestava che parlava e comprendeva l'italiano e, soprattutto, la trascrizione di conversazioni intercettate nelle quali il ricorrente si esprimeva in italiano). La Corte ha ricordato che l'accertamento della conoscenza della lingua è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata; la nomina dell'interprete è stata considerata precauzionale e non prova automatica della mancata comprensione. Alla luce di ciò la mancata traduzione dell'ordinanza non è risultata contestabile. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Garantisce il diritto all'interprete e alla traduzione scritta degli atti se l'imputato non conosce la lingua italiana; la Corte ha richiamato che l'obbligo di traduzione scatta solo se è accertata la mancata conoscenza della lingua

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 143 dalle Sezioni Unite come base per la nullità dell'ordinanza di custodia non tradotta quando sia emerso che l'imputato non conosce l'italiano

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel contesto della declaratoria di nullità e delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata traduzione, secondo la giurisprudenza citata

  • Sezioni Unite, sentenza n. 6727/2023

    Principio: l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di imputato "alloglotta" è nulla se non tradotta quando sia già emerso che l'indagato non conosce l'italiano; se non è già emerso, l'ordinanza resta valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza e scatti l'obbligo di traduzione entro congruo termine

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza dispone l'invio per gli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione scritta degli atti processuali (art. 143 c.p.p.) sorge solo se è accertata la mancata conoscenza della lingua italiana: la semplice nomina dell'interprete non vale sempre come prova automatica di incapacità di comprendere gli atti
  • La valutazione sulla conoscenza della lingua è questione di merito: è sindacabile in Cassazione solo nella forma (se la motivazione è illogica o carente), non nella sostanza se adeguatamente motivata con elementi oggettivi
  • Elementi probatori oggettivi (conversazioni intercettate in lingua italiana, annotazioni di polizia che attestano comprensione, dichiarazioni ripetute di residenza/contatti in Italia, uso di utenze intestate) possono essere ritenuti decisivi per escludere la necessità di traduzione
  • Per evitare la nullità, la difesa deve eccepire tempestivamente la mancata conoscenza dell'italiano e richiedere espressamente la traduzione dell'ordinanza custodiale; non limitarsi a far nominare un interprete in udienza
  • Le Sezioni Unite n. 6727/2023 costituiscono principio guida: se già emerge che l'indagato alloglotta non conosce l'italiano, la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che ne deriva

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