Cassazione Penale, Ordinanza n. 17734/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto interessato aveva chiesto la rescissione del giudicato rispetto a una sentenza di condanna del Tribunale, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile tale richiesta. Avverso l'ordinanza, il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il tema dedotto non riguarda il merito della condanna, ma l'ammissibilità del ricorso: la Corte rileva che il ricorso per cassazione, anche contro provvedimenti in materia cautelare e, in particolare, in materia di rescissione del giudicato, non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, dovendo essere firmato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente, ne deriva l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento sulla rescissione del giudicato non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La disciplina, come modificata dalla legge n. 103/2017, è richiamata per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la regola vale anche per i ricorsi in materia di rescissione del giudicato.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano quando il ricorso risulta manifestamente non ammissibile.
È richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte determina l'inammissibilità.
- La regola della difesa tecnica per il ricorso in cassazione si applica anche ai rimedi incidentali o straordinari, inclusa la richiesta e il provvedimento in materia di rescissione del giudicato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi per difetto di legittima sottoscrizione, la Corte può pronunciare de plano l'inammissibilità con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →