Ordinanza n. 3199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare di primo grado, deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, relativa al cosiddetto semestre filtro, tali da inficiare l’intera procedura. Hanno inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, sostenendo che il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 avrebbe dovuto consentire l’inserimento anche a candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti e lamentando che le modifiche alla disciplina non fossero state conosciute prima dello svolgimento delle prove. Secondo gli appellanti, la previa conoscenza delle modifiche avrebbe consentito di concentrare la preparazione su una o due materie, aumentando le possibilità di ammissione. La misura cautelare richiesta consisteva nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Il Collegio ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l’integrale annullamento della procedura con la richiesta di ammissione con riserva a quella stessa procedura: l’ammissione cautelare non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito attraverso la riedizione integrale delle prove. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative al mancato collocamento in posizione utile. Il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria, mantiene quale requisito minimo il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; i ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, risultano estranei all’ambito della deroga. Il bilanciamento tra copertura dei posti disponibili e garanzia di un livello minimo di preparazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato. La mancata conoscenza preventiva delle modifiche incide su un interesse di mero fatto relativo alla strategia di studio, non tutelabile come posizione giuridica, e il vantaggio prospettato è ipotetico e controfattuale; inoltre, la disciplina richiede comunque il recupero delle lacune e dei crediti necessari alla definitiva immatricolazione. Il Collegio ha infine ravvisato un grave e irreparabile pregiudizio per le amministrazioni in caso di ammissione cautelare, considerata la necessità di correlare l’accesso programmato alla capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata e al percorso accademico svolto nel semestre filtro. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; non consente l’inserimento di candidati privi di qualsiasi sufficienza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la richiesta di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l’integrale annullamento della procedura e la sua riedizione, quando l’ammissione cautelare non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante tale annullamento.
- Una disciplina che amplia la platea dei candidati collocabili in graduatoria può legittimamente subordinare l’inserimento al conseguimento di almeno una valutazione positiva, quale requisito minimo di preparazione, senza imporre l’ammissione di candidati privi di ogni sufficienza.
- Le scelte amministrative concernenti il bilanciamento tra copertura dei posti disponibili e garanzia di un livello minimo di preparazione accademica rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono censurabili in sede cautelare solo ove risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- La pretesa di avere conosciuto prima delle prove le regole che avrebbero consentito di concentrare lo studio su alcune materie integra un interesse di mero fatto alla pianificazione della strategia di preparazione, non tutelabile come posizione giuridica quando il vantaggio prospettato sia meramente ipotetico e controfattuale.
- Nella valutazione cautelare dell’ammissione a corsi universitari ad accesso programmato deve essere considerato anche il pregiudizio grave e irreparabile per l’amministrazione derivante dal superamento della capacità formativa degli atenei e dalla disarticolazione del percorso accademico previsto.
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