Cassazione Civile, Ordinanza n. 16827/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e ha disposto nulla per le spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il procedimento riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso un decreto del Tribunale di Napoli depositato il 27 luglio 2015. Dalla sentenza non emergono la natura della controversia a monte né i motivi specifici del ricorso, perché la decisione si limita a dare atto della successiva rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, notificata alla controparte e da questa accettata anche ai fini dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso notificata alla controparte e da questa sottoscritta per accettazione, anche ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se notificata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata alla controparte e da questa accettata determina l'estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese di lite, se la Corte lo ritiene espressamente.
Come è indicizzato
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