Cassazione Penale, Sentenza n. 26454/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la condanna del Tribunale di Rovigo per percosse e minaccia grave. La questione centrale è se il termine per il deposito della motivazione fosse di quindici o di trenta giorni: in udienza il giudice di primo grado si era assegnato trenta giorni (annotazione manoscritta e lettura in udienza), ma nella trascrizione scritta del dispositivo il termine era stato omesso per errore materiale. La Corte territoriale aveva ritenuto scaduto il termine per proporre appello (30 gennaio 2020), mentre il ricorrente sosteneva che, considerato il termine di trenta giorni fissato dal giudice, l'appello era stato proposto tempestivamente (26 febbraio 2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il dispositivo letto in udienza (con la annotazione manoscritta e controfirmata del termine di trenta giorni) prevale sulla omessa indicazione del termine nella scrittura finale e che l'omissione costituisce errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p. Conseguentemente: il termine di trenta giorni per la motivazione è stato ritenuto valido (scadenza 15/01/2020), la motivazione è stata depositata tempestivamente, il termine per proporre appello (45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la motivazione) scadeva il 29/02/2020 (anno bisestile) e l'atto di appello depositato il 26/02/2020 è quindi tempestivo. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di Appello di Venezia per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Consente al giudice di assegnarsi un termine per il deposito della motivazione; la fissazione di tale termine incide sull'inizio del termine per proporre impugnazione
art. 585, comma 1 lett. c e comma 2 lett. c c.p.p.
art. 585, comma 1 lett. c e comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre appello (45 giorni) e la decorrenza del termine a partire dalla scadenza del termine assegnato per la motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p.
Consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento giudiziario; qui usato per sanare l'omissione del termine nel dispositivo scritto
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti secondo le modalità straordinarie richiamate
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009
Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009 (Martucci), Rv. 243615
Richiamata in relazione alla possibilità di correggere errori materiali nei provvedimenti
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017
Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 (Giugovaz), Rv. 269852
Richiamata per il principio di prevalenza del dispositivo letto e pubblicato in udienza sulla trascrizione cartolare quando sussista evidente volontà manifestata in udienza
Massime di principio
- Quando il dispositivo letto in udienza e la trascrizione scritta contrastano, prevale il dispositivo letto in udienza, specie se la volontà del giudice è documentata (annotazioni manoscritte, controfirma) e le parti erano presenti.
- L'omissione nel testo scritto di elementi del dispositivo che risultano dalla lettura può costituire errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p.; tale correzione è utilizzabile per ricostruire termini processuali rilevanti.
- Il termine per proporre appello decorre, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., dalla scadenza del termine che il giudice si è fissato per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.); è quindi essenziale determinare correttamente il termine fissato dal giudice per calcolare la tempestività dell'impugnazione.
- La presenza delle parti all'udienza in cui il dispositivo è letto e la comunicazione orale del termine rafforzano la prova della volontà del giudice e possono giustificare il rifiuto della valutazione di tardività disposta su base esclusivamente cartolare.
- In caso di dichiarazione di tardività da parte di una Corte territoriale, è possibile proporre ricorso per violazione di legge quando sussista documentazione che dimostri un diverso computo dei termini (es. annotazioni, verbale di udienza).
- Per evitare contestazioni, è consigliabile che il dispositivo scritto riproduca integralmente quanto letto in udienza e che eventuali correzioni manoscritte siano chiaramente registrate e controfirmate; le parti interessate dovrebbero far verbalizzare contestazioni o conferme.
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