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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa al fallimento della "Siena Tre s.r.l." (pagamenti per complessivi euro 338.600,00 a favore di società riconducibili al medesimo gruppo). I motivi: (1) censura della trattazione dell'appello nella forma non partecipata (rito cartolare) ritenuta illegittima dopo la fine dell'emergenza sanitaria; (2) vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 216 legge fallimentare: le somme versate non sarebbero distratte ma giustificate da esigenze di finanza di gruppo e da rapporti contrattuali (anche tramite "Linea Costruzioni s.r.l." come global contractor); (3) violazione degli artt. 95 d.lgs. 150/2022 e 545-bis c.p.p., per omesso avviso in sede di lettura del dispositivo circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con le sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Motivi principali del rigetto: (i) il rito non partecipato in appello è conforme alla riforma (d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia) e al regime transitorio che mantiene in vigore disposizioni emergenziali per le impugnazioni fino al 30/06/2024; (ii) le censure sulla natura dei pagamenti sono inammissibili per difetto di specificità e per essere meramente reiterative delle stesse doglianze già disattese in grado di merito: la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di contratti, deliberazioni o documentazione a sostegno della tesi difensiva; (iii) l'omessa comunicazione dell'eventuale applicabilità delle sanzioni sostitutive non configura automaticamente nullità: l'art. 545-bis c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale di delibare sommariamente i presupposti e di avvisare le parti soltanto se ritiene che detti presupposti sussistano; inoltre il ricorrente non aveva neppure formulato in appello istanza o conclusioni volte ad ottenere la sostituzione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma sostanziale rilevante ai fini della qualificazione dei pagamenti come distrattivi; i giudici di merito hanno ritenuto che non sussistessero elementi probatori idonei a dimostrare la lecita destinazione delle somme.

  • art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (normativa emergenziale)

    Prevedeva, in emergenza Covid, la trattazione degli appelli in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta; rilevata come antecedente al regime transitorio mantenuto dalla successive norme.

  • art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 176/2020)

    Riproduceva misure analoghe per il rito non partecipato; la Corte l'ha richiamata nel quadro normativo che ha portato all'adozione stabile del rito cartolare in appello.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), art. 598-bis c.p.p.

    la corte provvede sull'appello in camera di consiglio; se non è diversamente stabilito e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti

    La riforma ha reso il rito cartolare in appello la regola, stabilendo termini per la presentazione di memorie e facoltà di richiedere trattazione orale; ciò legittima la trattazione non partecipata nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95 (disposizione transitoria)

    «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    Stabilisce l'applicazione, se più favorevole, delle norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti; da coordinare con le regole processuali dell'appello.

  • art. 545-bis c.p.p.

    il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, dà avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive indicate dagli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981, qualora ne ricorrano le condizioni di legge

    Attribuisce un potere discrezionale al giudice di proporre le misure sostitutive previa delibazione sommaria; l'omesso avviso non determina automaticamente nullità se tale omissione deriva da una valutazione negativa dei presupposti e la difesa non aveva sollecitato l'esercizio del potere.

  • art. 597, comma 1 c.p.p.

    Limita l'ambito cognitivo della corte d'appello ai punti connessi ai motivi di impugnazione; rilevante per stabilire che richiesta di pena sostitutiva in appello deve essere introdotta con modalità compatibili (motivi nuovi o conclusioni).

  • art. 53 e ss. legge n. 689/1981 (sanzioni sostitutive)

    Disciplina le misure alternative alle pene detentive brevi; applicabili se più favorevoli e se espressamente valutate dal giudice, ma devono essere richieste/sollecitate nei modi processuali previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per il pagamento delle spese dal ricorrente.

Massime di principio

  • Dopo la riforma Cartabia il rito cartolare (trattazione in camera di consiglio senza partecipazione) in appello è la regola: la sua legittimità non dipende dalla cessazione dell'emergenza sanitaria ma dal nuovo quadro normativo e dal regime transitorio.
  • Le censure di merito in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive e prive di documentazione probatoria sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • I pagamenti tra società riconducibili a un medesimo gruppo sono scrutinati alla luce della prova documentale: per sottrarsi alla qualificazione di distrazione è necessario fornire contratti, delibere, fatture coerenti e ogni elemento che dimostri la legittimità dell'operazione.
  • L'avviso in udienza circa la possibilità di applicare sanzioni sostitutive (art. 545-bis c.p.p.) è condizionato a una valutazione discrezionale del giudice; l'omissione non dà automaticamente diritto alla nullità se la difesa non ha sollecitato l'esercizio del potere o non ha formulato istanza/argomentazioni compatibili con il rito di appello.
  • Per ottenere in appello l'applicazione di pene sostitutive è indispensabile introdurre la questione con modalità compatibili con il rito (motivi nuovi oppure deduzioni nelle conclusioni), ponendo in evidenza gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la misura.

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