Cassazione Penale, Sentenza n. 19723/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel tentato omicidio di Antonio Casamonica (19/07/2019). Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 125, 274, 275 e 309 c.p.p.) e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: sosteneva che, data la distanza temporale dai fatti e la mancanza di elementi concreti di pericolo di reiterazione, la custodia fosse ingiustificata, essendo le esigenze cautelari fondate solo sulla frequentazione post-fatto con un coindagato in un contesto di vacanza; inoltre contestava l'uso di formule di stile relative all'incapacità di autocontrollo senza adeguata specificazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate, non potendo essere riesaminata la gravità indiziaria non impugnata. Il Tribunale ha richiamato le valutazioni della fase cautelare che hanno evidenziato: gravità indiziaria per un episodio inserito in un contesto di violenta contrapposizione tra organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti; modalità e contesto del fatto rappresentativi di strettissimi legami all'interno del gruppo; persistente frequentazione dell'indagato con un esponente di rilievo dell'organizzazione avversa, anche in vacanze finanziate con proventi illeciti; dichiarazioni intercettate nelle quali l'indagato aveva manifestato l'intento di commettere ulteriori gravi reati; precedente penale gravissimo e inadempienze rispetto a misure alternative. Sulla base di questi elementi la misura cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata e necessaria. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per censurare la scelta e la motivazione della misura cautelare; il giudice ha ritenuto la censura generica e non convincente rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure procedurali; la decisione non ha dato seguito alla doglianza, considerandola insufficiente a scalfire la motivazione del giudice cautelare.
Invocato per contestare la dinamica motivazionale della misura; il tribunale ha ritenuto che le motivazioni fornite dalla fase cautelare fossero specifiche e adeguate.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità e motivazione della misura; il giudice ha ritenuto infondate le critiche, valorizzando il quadro probatorio e le esigenze di tutela.
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza dispone l'invio agli uffici competenti per gli esiti della decisione.
Massime di principio
- Se la gravità indiziaria non è impugnata, il giudice d'appello ha limitata capacità di rimettere in discussione la valutazione complessiva del fatto; il ricorso deve quindi concentrare le censure su elementi nuovi o su specifiche vizi della motivazione.
- Argomentazioni generiche relative alla distanza temporale dai fatti o alla presunta assenza di pericolo di reiterazione sono spesso insufficienti: è necessario proporre elementi concreti e probanti (es. stabile lavoro, fissa dimora, cessazione di rapporti con soggetti pericolosi, intercettazioni o contatti smentiti) per contrastare la valutazione delle esigenze cautelari.
- La persistenza di rapporti stretti con coindagati, manifestazioni pubbliche di complicità (vacanze, finanziamenti, comunicazioni intercettate) e dichiarazioni riportate in captazioni che attestano intenzioni delittuose rafforzano la fondatezza del pericolo di reiterazione.
- Pregressi comportamenti violenti e la mancata osservanza di misure alternative o obblighi imposti in precedenti procedimenti incidono negativamente sulla valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive.
- Il giudice valuta il contesto fattuale complessivo (es. conflitto tra organizzazioni criminali, modalità dell'azione, ruolo nell'associazione) e non si limita a singoli elementi isolati; per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre contestare specificamente tale valutazione contestuale e fornire elementi contrari rilevanti.
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