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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18696/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce. L'unico motivo deduce un asserito errore di calcolo nella determinazione della pena irrogata in secondo grado, sostenendo che, dopo l'esclusione del segmento di pena posto in continuazione in primo grado per il reato satellite sub B, dichiarato estinto per prescrizione, la pena finale sarebbe stata quantificata erroneamente. La doglianza riguarda dunque solo il trattamento sanzionatorio e la corretta rideterminazione della pena a seguito della caduta del reato in continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in fatto, osservando che la Corte di appello aveva correttamente eliminato l'aumento di pena applicato in primo grado per la continuazione con la contravvenzione sub B, ormai estinta, e aveva poi ridotto la pena per la scelta del rito. In particolare, la pena base per il reato sub A, aggravato dalla recidiva qualificata, è stata indicata in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, poi ridotta per il rito ad anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Richiamato indirettamente nel riferimento alla scelta del rito e alla riduzione di pena; dal testo non emergono ulteriori specificazioni normative sul rito, ma solo la rideterminazione sanzionatoria conseguente.

  • art. 81 c.p.

    Evocato dal riferimento alla continuazione e all'eliminazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite estinto per prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Non citato espressamente, ma il testo consente di cogliere che la pena è stata ricalcolata tenendo conto della pena base e della riduzione conseguente al rito; nessuna ulteriore applicazione specifica è desumibile.

  • art. 99 c.p.

    Il reato sub A è indicato come aggravato dalla recidiva qualificata; il testo non consente ulteriori dettagli applicativi.

Massime di principio

  • Quando il reato satellite posto in continuazione è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve eliminare l'aumento di pena correlato a quel segmento, ricalcolando la sanzione solo sul reato residuo.
  • La doglianza che contesta il mero calcolo della pena è infondata se la sentenza impugnata ha correttamente espunto l'aumento per continuazione relativo al reato estinto e ha poi applicato la riduzione conseguente al rito prescelto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura in modo solo assertivo un errore di calcolo della pena, senza dimostrare un effettivo vizio nella rideterminazione effettuata dal giudice di merito.
  • In presenza di prescrizione del reato satellite, la pena finale va riferita esclusivamente al reato residuo e alle eventuali circostanze/aggravanti ancora operanti su di esso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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