Cassazione Penale, Ordinanza n. 12136/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa in relazione a vendite online. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, egli avrebbe posto in essere condotte artificiose per ottenere denaro dalle persone offese, sin dall'inizio senza intenzione di consegnare i beni promessi e senza averne la disponibilità, utilizzando anche documenti e identità di soggetti che avevano pubblicato precedenti annunci. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sull'affermazione di responsabilità per truffa, ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha contestato l'aggravante della minorata difesa, sostenendo che non fosse configurabile; la Corte ha invece rilevato che la trattativa avveniva tramite piattaforme di vendita online e messaggi telefonici, in modo da impedire alle vittime di verificare identità dell'autore e disponibilità dei beni, con conseguente piena ricorrenza dell'aggravante. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena e nel bilanciamento delle circostanze, nonché l'adeguatezza di una motivazione sintetica quando la pena non si discosti in modo marcato dalla misura media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, il secondo manifestamente infondato sull'aggravante della minorata difesa e il terzo manifestamente infondato sulla determinazione della pena e sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con motivazione sufficiente se congrua rispetto alla pena irrogata.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure generiche già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aggravante della minorata difesa è configurabile quando le modalità concrete della condotta abbiano effettivamente reso più difficile alla persona offesa difendersi o verificare l'identità dell'agente e la consistenza dell'operazione, come accade nelle trattative via piattaforme online e messaggi che impediscano controlli diretti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta in modo significativo dalla misura media edittale.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la concreta dosimetria della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della motivazione manifestamente illogica o apparente.
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