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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4706/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10861/2011 (che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso) invocando l'art. 395 n. 3 c.p.c., deducendo il rinvenimento successivo della requisitoria del P.M. (15/07/2008) nel procedimento penale RGNR 40672/01, dalla quale emergerebbe la sua innocenza rispetto al furto per il quale aveva chiesto l'indennizzo e, dunque, l'errore della precedente pronuncia.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che l'art. 395 c.p.c. n. 3 si applica solo alle sentenze della Corte di cassazione che hanno deciso nel merito e non a una sentenza che ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile. Il giudice ha condannato il ricorrente alle spese del presente giudizio (liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge). Ha inoltre rilevato che non è competente a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (competenza del giudice del rinvio o del giudice del merito che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato) e ha escluso l'accoglimento delle domande per lite temeraria. Infine ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. n. 3

    La Corte interpreta che il rimedio della revocazione per 'nuovi documenti' previsto dall'art. 395 n. 3 c.p.c. è applicabile solo alle sentenze della Corte di cassazione che hanno deciso nel merito; non è utilizzabile contro una decisione di inammissibilità.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Richiamato in connessione alla materia delle revocazioni/opposizioni; la Corte segnala come alternativa normativa l'istituto dell'opposizione di terzo ma non lo ritiene applicabile nel caso concreto.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020, convertito con legge 176/2020

    Autorizza lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha trattato il ricorso in tale modalità, avendo le parti rinunciato alla discussione.

  • art. 96 c.p.c. (primo e terzo comma)

    Norma sanzionatoria per resistenza con mala fede o temerarietà; la Corte ha ritenuto non ricorrere i presupposti per applicarla nei confronti di alcuna parte nel presente giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (come modificato dalla legge 24/12/2012 n. 228)

    Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in sede di giudizio di cassazione; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 4315/2020

    Interpretazione consolidata secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di cassazione, spetta al giudice del rinvio o al giudice del merito che ha pronunciato la decisione passata in giudicato, e non alla Corte di cassazione stessa nel procedimento di revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c. per 'nuovi documenti' è esperibile solo contro sentenze di cassazione che hanno deciso nel merito; se la cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, la revocazione per tale motivo è inammissibile.
  • La scoperta di prove o documenti posteriori alla sentenza di cassazione non vale automaticamente a fondare la revocazione quando la decisione impugnata non è una pronuncia sul merito; occorre verificare la natura della decisione impugnata.
  • La richiesta di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un giudizio di cassazione non può essere decisa dalla Corte di cassazione nella procedura di revocazione: la competenza è del giudice di merito o del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
  • Le domande di condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) richiedono elementi chiari di mala fede o temerarietà; l'opposizione difensiva non è automaticamente temeraria.
  • Anche in procedure in Cassazione resta ferma l'applicabilità di regole formali (spese, contributo unificato) e delle procedure semplificate (es.: camera di consiglio ex d.l. 137/2020) quando le parti rinunciano alla discussione orale.

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