Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33658/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per truffa aggravata e falsa attestazione (art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 conv. L. 26/2019) per aver dichiarato il requisito della residenza decennale in Italia al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, procurandosi un profitto di circa 11.800 euro. Il ricorso contestava l'assenza del dolo per ignoranza scusabile (dovuta all'assistenza del CAF e a scarse competenze linguistiche), invocava l'applicabilità di art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità/condizioni personali e ravvedimento), chiedeva la non menzione della condanna e — soprattutto — deduceva che la sentenza della Corte di giustizia UE (C-112/22 e C-223/22, 29/07/2024) aveva ritenuto discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza e incompatibile la sanzione penale per falsa dichiarazione nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, con conseguente disapplicazione del suddetto limite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo: la pronuncia della Corte di giustizia UE del 29/07/2024 e la successiva sentenza della Corte costituzionale del 12/02/2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 4/2019 nella parte in cui richiedeva la residenza "per almeno 10 anni" anziché "per almeno 5 anni") fanno venir meno la rilevanza penale della falsa attestazione circa la residenza decennale nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Per l'effetto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata “perché il fatto non sussiste”, con assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • d.l. 4/2019, conv. L. 26/2019 - art. 2 (requisiti per il reddito di cittadinanza)

    requisito della residenza "per almeno 10 anni" (nella formulazione originaria)

    Il requisito dei 10 anni è stato ritenuto dalla Corte di giustizia UE una forma di discriminazione indiretta rispetto ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; la Corte costituzionale ne ha poi limitato l'efficacia sostituendo il parametro con 5 anni, incidendo retroattivamente sulla rilevanza penale delle false attestazioni su tale requisito

  • d.l. 4/2019, conv. L. 26/2019 - art. 7, comma 1 (sanzione penale per false attestazioni)

    La sanzione penale prevista per la falsa attestazione sul possesso dei requisiti per il reddito di cittadinanza è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui colpisce i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in relazione al requisito della residenza decennale

  • Direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - art. 11 (parità di trattamento)

    La direttiva tutela la parità di trattamento e vieta discriminazioni indirette che sfavoriscano i cittadini di paesi terzi; la Corte di giustizia ha interpretato che misure di assistenza sociale non possono essere applicate in modo discriminatorio

  • Sentenze Corte di giustizia UE, C-112/2022 e C-223/2022 (29/07/2024)

    La Corte di giustizia ha ritenuto che il requisito dei 10 anni di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza costituisce discriminazione indiretta verso cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ha escluso la compatibilità della sanzione penale per false dichiarazioni su tale requisito

  • Sentenza Corte costituzionale (12/02/2025)

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del dl. n. 4 del 2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario dovesse essere residente in Italia "per almeno 10 anni", anziché prevedere "per almeno 5 anni"

    La Corte costituzionale ha recepito le ragioni della Corte di giustizia e ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del requisito decennale, con effetti sulla rilevanza penale delle dichiarazioni false relative a quel requisito

  • art. 131-bis cod. pen. (non menzione/causa di non punibilità per particolare tenuità o ravvedimento)

    Il ricorrente aveva prospettato l'applicabilità di cui all'art. 131-bis per il ravvedimento (rateizzazione e restituzione delle somme) e la rilevanza della personalità; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto superfluo esaminare tale motivo in presenza della pronuncia di illegittimità che ha annullato la rilevanza penale del fatto

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha motivato la declaratoria di illegittimità anche con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza/disparità di trattamento rispetto ai cittadini

Massime di principio

  • Se una norma nazionale che condiziona l'accesso a misure di assistenza sociale è incompatibile con il diritto dell'Unione (o viene dichiarata incostituzionale), le dichiarazioni false relative a quel requisito possono perdere rilevanza penale e determinare l'assoluzione per insussistenza del fatto
  • Una pronuncia della Corte di giustizia UE che individua discriminazione indiretta impone ai giudici nazionali di disapplicare la norma incompatibile quando riguarda le persone tutelate dalla direttiva
  • La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale può produrre effetti retroattivi tali da estinguere la rilevanza penale di condotte già sanzionate; in tali casi il giudice può annullare la sentenza senza rinvio
  • La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) per false dichiarazioni richiede l'accertamento della consapevolezza del dichiarante; circostanze come l'assistenza di un CAF o la scarsa conoscenza della lingua possono, in casi specifici, rendere non provato il dolo
  • L'operatività di istituti come l'art. 131-bis c.p. (ravvedimento, tenuità) e la non menzione rimangono valutazioni autonome che possono essere esaminate solo se la rilevanza penale della condotta non sia stata previamente esclusa per motivi di incompatibilità normativa o incostituzionalità
  • In casi analoghi è opportuno verificare la titolarità del soggetto (es. titolare di permesso UE di lungo periodo) e la portata temporale delle pronunce sovranazionali o costituzionali, perché esse possono incidere retroattivamente sulla punibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.