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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06562/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e incongruo rispetto alla gravità dei fatti. La Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla pena perché ha rilevato un vizio originario dell'impugnazione: il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la modifica del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in base all'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non possa essere proposto dalla parte personalmente ma debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore cassazionista. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per contestare l'eccessività del trattamento sanzionatorio nel patteggiamento.

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è proponibile personalmente dalla parte.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La verifica della ritualità formale del ricorso precede ogni esame del merito: la deduzione di vizi sulla determinazione della pena o sulla congruità del patteggiamento resta assorbita se l'impugnazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa della parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento, quando investe la congruità del trattamento sanzionatorio, non supera i requisiti formali imposti per il ricorso per cassazione e deve comunque rispettare la regola della difesa tecnica cassazionista.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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