Cassazione Penale, Ordinanza n. 14247/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. In sede di legittimità il ricorrente ha censurato, da un lato, la configurabilità del reato con specifico riguardo all'elemento soggettivo e, dall'altro, la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e a prospettare una lettura alternativa dei fatti, operazione estranea al giudizio di legittimità, e che i medesimi profili erano già stati esaminati e disattesi in modo congruo dal giudice di merito.
Norme richiamate
L'attenuante speciale prevista dal comma quarto è invocabile nel caso concreto, ma la sua mancata concessione non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e se il giudice di merito ha motivato in modo congruo il diniego.
Le attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione adeguata; in cassazione non è possibile sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle risultanze di fatto.
Il ricorso contesta la configurabilità del reato di evasione anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ma la Corte ribadisce che la verifica di tale profilo, quando basata sulla ricostruzione delle prove, non può essere riconsiderata in sede di legittimità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legittimità, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto nei gradi di merito.
- La mancata concessione dell'attenuante speciale e delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza di motivazione, non potendo la Corte sostituire il proprio giudizio a quello del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14230/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →