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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36054/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1538/21 del 31/05/2021 per presunta mancanza del requisito previsto dall'art. 24, comma 6-sexies, L. n. 176/2020 (mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per conformità all'originale). Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della norma emergenziale, sostenendo che la disposizione si riferisce all'ipotesi di allegazione di documenti e non al caso in cui non siano stati allegati documenti, per cui non era dovuta una sottoscrizione digitale delle copie informatiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'ordinanza del Giudice di Pace è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p.; ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché fondata su un presupposto fattuale erroneo (in realtà non erano stati allegati documenti e quindi non poteva sussistere l'obbligo di sottoscrizione digitale delle copie informatiche). Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo e per il vaglio di ammissibilità dell'appello, spettante al giudice dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 176/2020 (conversione DL n. 137/2020), art. 24, commi 6-bis, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies

    La Corte ha ritenuto che le deroghe previste dalla normativa emergenziale circa l'inammissibilità delle impugnazioni si limitano ai casi specificamente disciplinati (es. impugnazioni in forma di documento informatico e non sottoscritte digitalmente). In particolare la deroga (comma 6-septies) riguarda esclusivamente la competenza del giudice a pronunciare direttamente l'inammissibilità nei casi previsti dal comma 6-sexies, senza estendere tale competenza ad altri profili non espressamente regolati.

  • Art. 591 c.p.p., commi 2 e 3

    La Cassazione ha confermato che, in assenza di una previsione specifica della norma emergenziale, resta applicabile la disciplina codicistica generale sul vaglio di ammissibilità delle impugnazioni: il giudice ad quem è competente al controllo di ammissibilità salvo i casi limitatamente previsti dalla legge emergenziale; inoltre l'ordinanza del giudice di pace è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3.

  • Decreto-legge n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020)

    Richiamato come fonte della normativa emergenziale che ha introdotto specifiche regole temporanee sull'uso del documento informatico e sulla declaratoria di inammissibilità in relazione alla mancanza di sottoscrizione digitale.

Massime di principio

  • Le deroghe introdotte da norme emergenziali sull'uso del documento informatico devono essere interpretate restrittivamente e limitatamente ai casi espressamente previsti dalla norma.
  • L'obbligo di sottoscrizione digitale delle copie informatiche sussiste solo se ricorre la fattispecie normativa prevista (es. allegazione di documenti informatici); se non sono stati allegati documenti, non può essere contestata la mancata firma digitale.
  • La competenza a verificare l'ammissibilità dell'impugnazione resta, in linea generale, del giudice dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.), salvo i casi specifici in cui la legge emergenziale attribuisce diversamente tale funzione al giudice a quo.
  • Se la declaratoria di inammissibilità è fondata su un presupposto fattuale erroneo, l'atto impugnato va annullato e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per il prosieguo senza rinvio.
  • L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità ai sensi della normativa emergenziale è comunque impugnabile in cassazione quando la normativa non disciplina espressamente il regime impugnatorio, ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p.

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