Cassazione Penale, Ordinanza n. 16046/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e criticando il criterio utilizzato per la ricostruzione del reddito, ritenuto meramente induttivo. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza che il ricorrente svolgesse un confronto critico con tali passaggi motivazionali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito, rispetto alla quale il ricorrente ha contestato l'elemento soggettivo e il metodo di accertamento del reddito.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come reato per cui è stata pronunciata e confermata la condanna.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure di fatto o di motivazione già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non attraverso un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- La deduzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e la critica al metodo di accertamento del fatto non sono ammissibili quando si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio già vagliata in appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non confuta specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già definite nei gradi di merito.
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