Cassazione Penale, Sentenza n. 44022/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di modifica del Tribunale di Trapani che aveva disposto confische patrimoniali e aziendali riconducibili al gruppo imprenditoriale collegato al Licata. I ricorrenti contestavano: 1) l'inclusione, nel giudizio di sproporzione, di somme considerate derivanti da fatture per operazioni inesistenti e successivamente reimmesse nel circuito societario (circa €13.184.888,32) senza tener conto di sentenze penali intervenute; 2) l'errata inclusione di disinvestimenti/competenze anteriori al periodo di pericolosità nella massa confiscabile; 3) la modalità di applicazione del criterio di preponderanza delle risorse illecite che avrebbe portato a una confisca integralmente estesa anche a compendi aziendali e quote societarie; 4) la illegittimità della confisca totalitaria delle società ritenute "inquinate"; 5) violazione dei termini massimi per la decisione in appello ai sensi dell'art.27, comma 6, D.Lgs. 159/2011 per sospensioni e proroghe ritenute ingiustificate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In fatto e diritto ha ritenuto infondati i motivi dedotti dai ricorrenti: ha giudicato legittime le proroghe e sospensioni dei termini disposte in appello (anche richieste dalla difesa) e quindi rispettati i termini di efficacia della confisca; ha confermato che il giudice della prevenzione può basarsi su fatto probatorio non necessariamente già irrevocabilmente accertato in sede penale (salvo sentenza irrevocabile di assoluzione) e che la reimmissione successiva di somme nel circuito societario non sanifica l'illiceità originaria delle provviste; ha trovato correttamente applicati i criteri di valutazione della sproporzione e della preponderanza degli apporti illeciti rispetto a quelli leciti, nonché legittima l'estensione della confisca ai patrimoni aziendali e alle quote quando l'attività imprenditoriale risulti «inquinata» e non sia possibile distinguere in termini di rilevante prevalenza le componenti lecite da quelle illecite. Conseguentemente il provvedimento di confisca è stato ritenuto fondato e i ricorsi sono stati respinti per inammissibilità.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1; art. 16; art. 20; art. 23, comma 1 e 7; art. 24, comma 1; art. 27, comma 6
Il giudice delle misure di prevenzione può valutare la pericolosità e la sproporzione patrimoniale anche sulla base di elementi indiziari e di fatti accertati in sede penale non necessariamente irrevocabili; la confisca di prevenzione può ricomprendere patrimoni aziendali e quote quando l'attività imprenditoriale sia «inquinata» da apporti illeciti e non sia possibile distinguere nettamente le componenti lecite da quelle illecite; l'art.27 comma 6 impone termini per la decisione di appello la cui efficacia può essere sospesa alla stregua delle cause di sospensione richiamate dal codice di procedura penale.
art. 304; art. 125, comma 2; art. 192
Le disposizioni sulle cause di sospensione dei termini della custodia cautelare (art.304 c.p.p.) sono applicabili, in quanto compatibili, al procedimento di prevenzione per la sospensione degli effetti dei termini (anche su istanza difensiva); l'art.125 c.p.p. è richiamato per i limiti della motivazione del provvedimento; art.192 richiamato in tema di requisiti delle presunzioni probatorie (ma in prevenzione è ammesso un margine più ampio di valutazione indiziaria).
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale la reimmissione successiva di somme nei conti societari non neutralizza automaticamente l'illiceità originaria delle provviste: il giudice può ritenere l'origine illecita se gli elementi indicano che le risorse provengono da attività illecite.
- Il procedimento di prevenzione permette al giudice di utilizzare fatti emersi in procedimento penale anche se non definitivi; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce che il fatto sia assunto come elemento indiziante per la pericolosità.
- La presunzione di illecita provenienza dei beni è relativa: l'interessato ha l'onere di allegare fatti o elementi che, se verificati, siano ragionevolmente idonei a dimostrare la liceità delle fonti (onere probatorio meno stringente rispetto al processo penale).
- La confisca di prevenzione può estendersi a compendi aziendali e partecipazioni formalmente intestate a terzi quando sia dimostrato che le società sono strumentali all'attività illecita o che l'impresa nel suo complesso è "inquinata" da apporti illeciti e non è possibile separare le parti lecite da quelle illecite con prevalenza rilevante.
- I termini per la decisione in appello (art.27 D.Lgs. 159/2011) possono essere sospesi per rinvii anche richiesti dalla difesa; tali sospensioni possono incidere sull'efficacia temporale dei provvedimenti di sequestro/confisca.
- Nel giudizio di sproporzione si deve considerare, oltre al reddito dichiarato, l'attività economica complessiva e le consistenze patrimoniali: confronti meramente formali (es. solo redditi netti vs impieghi) possono risultare insufficienti se l'istruttoria documenta incongruenze sistematiche.
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