Cassazione Penale, Sentenza n. 27395/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari (25/05/2021) che, su istanza presentata nell'interesse di Cheikh Omar TALL, aveva disposto la correzione delle generalità nella sentenza del 10/05/2012, sostituendo la indicazione "Omar TAW" con la corretta "Cheikh Omar TALL". Il ricorrente ha sostenuto che non si trattava di un mero errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p., perché dalla sentenza e dall'istruttoria non emergerebbe la corretta identificazione del condannato; pertanto, secondo il PM, la questione attiene alle iscrizioni e ai certificati del casellario giudiziale (art. 40 DPR 313/2002) e non poteva essere sanata con la correzione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Il Collegio ha rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione può correggere un'erronea indicazione delle generalità del condannato nella sentenza irrevocabile quando risulti che il soggetto fisicamente individuato e ritualmente citato in giudizio è lo stesso al quale la condanna si riferisce, anche se sotto altro nome. Nel caso di specie il ricorrente stesso aveva rappresentato che l'imputato indicato come Omar TAW coincide con Cheikh Omar TALL, pertanto la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. era legittima.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori materiali nella sentenza; interpretata dalla Corte come applicabile anche alle errate indicazioni delle generalità quando la persona è stata rituale citata e fisicamente individuata nel processo, sebbene sotto altro nome.
Regola le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale; richiamata dal ricorrente come strumento alternativo per rettifiche anagrafiche, ma la Corte ha ritenuto prevalente la possibilità di correzione della sentenza quando ricorrano i presupposti dell'art. 130 c.p.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte; natura procedurale senza incidenza diretta sul merito della questione di diritto sostanziale esaminata.
Massime di principio
- La correzione delle generalità in una sentenza irrevocabile è possibile ex art. 130 c.p.p. quando si tratta di un errore materiale e la persona condannata è stata rituale citata e fisicamente individuata in giudizio, anche se con un nome diverso.
- Se dagli atti del processo emerge che il soggetto perseguito è lo stesso fisico soggetto cui la sentenza si riferisce, il giudice dell'esecuzione può sanare l'errore di trascrizione o di trasmissione del nome senza dover ricorrere a procedure di rettifica del casellario.
- Se invece non esiste alcun elemento processuale che colleghi la persona con un diverso nome al soggetto condannato (mancanza di rituale citazione o di prova di identità), la questione non può essere trattata come semplice errore materiale e vanno valutate vie alternative (es. procedure per le iscrizioni/certificati del casellario o interventi di altro ufficio competente).
- Prima di chiedere la correzione della sentenza, verificare sempre negli atti: modalità della citazione, documenti identificativi, testimonianze e ogni elemento che dimostri la coincidenza fisica della persona nominata nella sentenza con il soggetto effettivamente perseguito.
- La correzione della sentenza ha efficacia diretta sugli effetti giuridici della condanna (la sentenza viene letta nella forma emendata); quando i presupposti sono rispettati, l'intervento del giudice dell'esecuzione è lo strumento appropriato.
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