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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35950/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato nei confronti di un conducente di autocarro che, durante un controllo stradale, non aveva esibito agli agenti i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi ai giorni 9, 10 e 11 gennaio 2013. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In appello il Tribunale di Firenze ha invece ritenuto che la violazione fosse una sola, anche se i fogli mancanti riguardavano più giorni, e non tante violazioni quanti erano i giorni di mancata esibizione. La Prefettura ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. n. 727/1978 e degli artt. 14, comma 1, e 15, commi 2 e 7, del Reg. CEE n. 3821/1985, sostenendo che la mancata esibizione dovesse dar luogo a una pluralità di sanzioni, una per ciascun giorno/documento non presentato. Il resistente ha resistito con controricorso. La Corte ha poi considerato la sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE, che ha chiarito che in caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a vari giorni di attività nel periodo rilevante le autorità devono contestare una sola infrazione e infliggere una sola sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la soluzione adottata dal Tribunale di Firenze, perché conforme all'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'art. 15, paragrafo 7, del Reg. CEE n. 3821/1985 e sull'art. 19 del Reg. (CE) n. 561/2006. Ha quindi escluso la possibilità di frazionare la condotta in più violazioni solo perché la mancata esibizione riguardava più giorni, affermando che la violazione del conducente è unica e unica deve essere la sanzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolare complessità interpretativa della questione, anche in ragione dell'intervento della Corte di Giustizia UE.

Norme richiamate

  • art. 19, L. n. 727/1978

    norma sanzionatoria richiamata per punire la violazione delle disposizioni eurounitarie in materia di cronotachigrafo; la Corte ne applica la lettura coordinata con il diritto UE, escludendo la pluralità di sanzioni per ciascun giorno di mancata esibizione da parte del conducente.

  • art. 14, comma 1, Reg. CEE n. 3821/1985

    richiamato dalla ricorrente per fondare l'obbligo di tenuta/conservazione della documentazione, ma non ritenuto decisivo per sostenere la pluralità delle sanzioni nel caso del conducente.

  • art. 15, comma 2, Reg. CEE n. 3821/1985

    disposizione evocata nel ricorso come parte del complesso normativo relativo agli obblighi del conducente e del titolare dell'impresa di trasporto.

  • art. 15, comma 7, Reg. CEE n. 3821/1985

    la Corte, sulla scorta della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, lo interpreta nel senso che la mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a più giorni integra un'unica infrazione e comporta una sola sanzione per il conducente.

  • art. 19, Reg. (CE) n. 561/2006

    la Corte di Giustizia, richiamata dalla Cassazione, lo collega all'art. 15, par. 7, del Reg. n. 3821/1985 per affermare l'unicità dell'infrazione e della sanzione in caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione.

  • art. 267 TFUE

    base del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per ottenere l'interpretazione vincolante della disciplina eurounitaria applicabile.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione della natura interpretativa e della necessità dell'intervento della Corte di Giustizia.

Massime di principio

  • Quando la Corte di Giustizia dell'Unione europea fornisce un'interpretazione vincolante della norma europea rilevante, il giudice di legittimità deve conformarvisi nella decisione del ricorso.
  • In caso di obblighi documentali del conducente sottoposto a controllo stradale, la mancata esibizione di più fogli di registrazione riferiti a diversi giorni del periodo controllato integra un'unica violazione se la disciplina europea tutela l'obbligo come condotta unitaria di presentazione.
  • La pluralità dei documenti mancanti non determina automaticamente una pluralità di illeciti quando la fattispecie incriminatrice sanziona la condotta complessiva di non essere in grado di esibire la documentazione richiesta al momento del controllo.
  • La compensazione delle spese di lite può essere giustificata dalla particolare complessità interpretativa della questione e dall'esigenza di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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