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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33361/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. L'importo della somma è riportato nel testo in forma non chiaramente decifrabile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Torre Annunziata, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per due episodi di furto aggravato. L'unico motivo di ricorso denunciava l'omessa specifica valutazione della possibile sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il controllo richiesto. La sentenza impugnata risultava inoltre logicamente motivata. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione è controllabile in sede di legittimità soltanto quando dal testo della decisione impugnata emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa all'omessa rilevazione di una causa di non punibilità può essere sottoposta al controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto quando dal testo della sentenza impugnata emerga in modo evidente la sussistenza della causa stessa.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    requisiti dell'impugnazione

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura; la genericità o l'indeterminatezza del motivo impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omessa valutazione di una causa di non punibilità senza indicare gli elementi concreti dai quali tale causa dovrebbe risultare.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, la deduzione relativa all'art. 129 c.p.p. è scrutinabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio motivazionale, soltanto se dal testo della decisione emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.
  • Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione richiede l'individuazione dei rilievi concretamente mossi alla decisione impugnata, così da consentire al giudice di comprendere l'oggetto della censura e di esercitare il proprio controllo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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