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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38119/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 marzo 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ferrara del 20 dicembre 2019, confermando la sua responsabilità per distinte condotte di furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa relative al capo A, sostenendo che la prova non potesse essere utilizzata; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa in appello. In particolare, la Corte di merito aveva motivato che l'impossibilità di ripetere l'atto non dipendeva dal luogo di assunzione della prova, con conseguente irrilevanza dell'art. 502 c.p.p., ma dallo stress derivante dalla necessità di rievocare l'accaduto, valorizzando la certificazione medica ai fini della valutazione ex art. 512 c.p.p.; il ricorrente, inoltre, non aveva spiegato perché tale certificazione sarebbe stata inidonea o insufficiente. Con il secondo motivo ha contestato la recidiva, ma la Corte ha rilevato che essa era già stata esclusa dal Tribunale, con conseguente difetto di interesse a ricorrere su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente reiterativo di una censura già respinta con motivazione logica e non manifestamente illogica dalla Corte di merito, e comunque privo di specifiche ragioni di critica alla valutazione della certificazione medica e della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la recidiva era stata già esclusa in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 502 c.p.p.

    La Corte ne ha escluso la pertinenza, osservando che la sopravvenuta impossibilità di ripetere l'atto non dipendeva dal luogo di assunzione della prova, ma dallo stress connesso alla rievocazione dell'accaduto.

  • art. 512 c.p.p.

    La certificazione medica posta a base della valutazione di merito è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'utilizzazione delle dichiarazioni non ripetibili; la verifica sulla sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto è rimessa al giudice di merito se motivata in modo logico.

Massime di principio

  • La censura di inutilizzabilità della prova è inammissibile in cassazione quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La sopravvenuta impossibilità di ripetizione di atti di indagine assunti dalla polizia giudiziaria deve essere valutata liberamente dal giudice di merito; se la motivazione è adeguata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Quando la dedotta inutilizzabilità è collegata a condizioni di salute della persona offesa, il ricorrente deve indicare in modo puntuale perché la documentazione medica posta a base della decisione sarebbe insufficiente o inidonea; in difetto, la censura non è specifica.
  • Manca interesse a impugnare un capo della decisione quando il punto contestato è già stato risolto favorevolmente per il ricorrente nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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