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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19917/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva dichiarati responsabili di tre reati di estorsione (due consumati e uno tentato) aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di una cosca di camorra. Le censure principali riguardano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., e un vizio di motivazione nel bilanciamento delle circostanze, nonché la quantificazione degli aumenti di pena in continuazione e del trattamento sanzionatorio complessivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente eseguito il giudizio di bilanciamento tra circostanze, motivando l'equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, valorizzando la gravità e la reiterazione delle condotte in applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ha inoltre considerato congrui gli aumenti in continuazione (complessivamente dieci mesi di reclusione), ridotti rispetto al massimo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., e ha ritenuto adeguata la determinazione della pena base al minimo edittale (anni cinque di reclusione). Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    L'aggravante prevista da questa norma è stata valutata dalla Corte di appello e ritenuta, nel bilanciamento, equivalente alle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha applicato i criteri di comparazione stabiliti dall'art. 133 (gravità del fatto, personalità del reo, reiterazione, ecc.) per bilanciare attenuanti e aggravanti e ha illustrato i parametri rilevanti per giustificare l'equivalenza.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    La norma sulle pene in continuazione è stata applicata con un aumento complessivo contenuto (mesi dieci); la Corte ha ritenuto la misura compatibile con i limiti normativi.

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la pena determinata non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione può essere sintetica e ricorrere a formule quali "pena congrua" o richiamo alla gravità del fatto senza vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Per contestare con successo in Cassazione il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è necessario dimostrare un vizio motivazionale specifico e concreto; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La Corte di appello può valutare le attenuanti generiche come equivalenti a una aggravante se nel confronto vengono esplicitati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare attenzione a gravità del fatto e reiterazione.
  • Se la pena risultante resta nei pressi del minimo edittale, la motivazione della determinazione della pena può essere sommaria senza violare l'obbligo motivazionale, salvo che emergano elementi che rendano la scelta arbitraria o illogica.
  • Per contestare gli aumenti per continuazione occorre dimostrare che la loro determinazione ecceda i limiti normativi o sia illogica; la semplice censura generica sulla misura non è efficace.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali e può comportare l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare e indicare esplicitamente quali elementi dell'art. 133 non sarebbero stati considerati o sarebbero stati valutati in modo errato, per evitare la declaratoria di inammissibilità per genericità.

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