Cassazione Penale, Sentenza n. 07185/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fondato la decisione su elementi riconducibili a persona omonima, errore che disarticola il ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione e giustificando l'annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b), c) e e) c.p.p. perché il Tribunale aveva motivato il rigetto facendo riferimento alla relazione dell'U.E.P.E. del 21/10/2024 contenente informazioni riferibili a persona omonima (altro Marco Cancelliere nato il 30/01/1976, ex coniuge di Greco Caterina) e non al ricorrente, con conseguente errore di fatto nella motivazione che ha inciso sull'intero apprezzamento probatorio.
Norme richiamate
art. 606, lett. b), lett. c) e lett. e)
Le doglianze del ricorrente sono state inquadrate nelle ipotesi di vizio deducibili per cassazione; il riferimento indica che l'errore di motivazione e la valutazione degli elementi probatori possono giustificare l'annullamento quando tali errori incidono sulla decisione.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 (Rv. 277758 - 01)
massima citata nella sentenza sul vizio di motivazione
Principio secondo cui il vizio di motivazione è efficace se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; il Collegio ha applicato questo criterio per ritenere determinante l'erronea utilizzazione di informazioni riferibili a un omonimo.
Massime di principio
- Se una decisione giudiziaria si fonda su documenti che risultano riferirsi a persona omonima, tale errore può costituire vizio di motivazione idoneo ad annullare il provvedimento se influenza la valutazione degli elementi essenziali della decisione.
- Il vizio di motivazione è rilevante quando l'elemento errato o frainteso ha forza dimostrativa essenziale rispetto al provvedimento: non ogni imprecisione è sufficiente, ma solo quelle che disarticolano il ragionamento probatorio.
- Nel contestare un provvedimento basato su relazione U.E.P.E. o su atti amministrativi, è utile produrre documentazione anagrafica e certificati penali che dimostrino l'erroneità dell'identificazione per dimostrare l'omissione o il fraintendimento.
- In presenza di errore di identità nei mezzi di prova, la rimessione per nuovo giudizio è il rimedio consequenziale: il giudice del rinvio deve riesaminare la richiesta senza utilizzare gli elementi viziati.
- Gli avvocati devono porre attenzione a verificare l'esatta corrispondenza anagrafica tra soggetto indagato/detenuto e i riferimenti contenuti nelle relazioni utilizzate dal giudice, sollevando tempestivamente l'eccezione al fine di tutelare il diritto alla motivazione logica e coerente.
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