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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1884 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato - Imposte di registrazione - Disciplina - Prenotazione a debito - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’imposta di registro dovuta per una sentenza o un atto equivalente, in particolare un’ordinanza di assegnazione del credito, emesso in un procedimento contenzioso nel quale è interessata un’Amministrazione dello Stato. La parte privata contestava che, in caso di compensazione delle spese e mancata richiesta di registrazione da parte di entrambe le parti, l’imposta dovesse gravare interamente su di essa. La questione era se la prenotazione a debito prevista dall’art. 59 del d.P.R. 131/1986 e dall’art. 159 del d.P.R. 115/2002 comportasse tale addebito, anche quando l’esito definitivo della lite pone le spese a carico dello Stato.

La decisione

È stata esclusa la regola secondo cui, in caso di compensazione delle spese e mancata richiesta di registrazione da parte delle parti, l’imposta debba essere posta integralmente a carico del privato. La prenotazione a debito non determina un’immediata e definitiva imputazione del tributo alla parte privata: l’esigibilità dipende dalle vicende e dall’esito finale della lite. Se lo Stato risulta definitivamente soccombente anche sulle spese, il cancelliere deve annullare d’ufficio la partita prenotata a debito, poiché il recupero dell’imposta dallo Stato comporterebbe un versamento allo stesso Stato. Il testo fornito non indica gli estremi del giudice, il grado, la data, l’importo o la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59

    L'art. 59 del d.P.R. 131/86 prevede che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze (emesse nei procedimenti contenziosi) nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato.

    Nei procedimenti contenziosi in cui è interessata un’Amministrazione dello Stato, la registrazione della sentenza avviene a debito, senza pagamento contestuale dell’imposta. La prenotazione non stabilisce da sola che il tributo debba essere definitivamente sostenuto dal privato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 159

    ai sensi dell'art. 159 del d.P.R. 115/2002, la norma non dispone che qualora la sentenza da registrare (o atto equivalente come l'ordinanza di assegnazione del credito) preveda la compensazione delle spese del giudizio, se la registrazione non viene richiesta da nessuna delle parti, l'imposta dovuta gravi interamente sulla parte privata.

    La disposizione non autorizza a porre automaticamente l’intera imposta a carico della parte privata per il solo fatto che le spese siano compensate e nessuna parte abbia chiesto la registrazione. L’imputazione e l’esigibilità del tributo vanno valutate alla luce dell’esito definitivo della controversia.

Massime di principio

  • La registrazione a debito differisce il pagamento dell’imposta, ma non determina necessariamente in via definitiva chi debba sostenerla: occorre considerare l’esito finale della lite e la regolazione delle spese.
  • La compensazione delle spese, da sola, non comporta che l’imposta di registro sia integralmente dovuta dalla parte privata quando nessuna delle parti richiede la registrazione.
  • Se lo Stato è definitivamente soccombente anche sulle spese, la partita prenotata a debito deve essere annullata d’ufficio, evitando un recupero che si tradurrebbe in un versamento allo stesso Stato.

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