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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21954/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare per l'ammissione in via chirografaria di un credito di euro 700.301,15 oltre spese. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola tardiva per causa imputabile al creditore e, in ogni caso, prescritta. Il reclamo proposto ex art. 26 l.fall. contro tale decreto era stato a sua volta dichiarato inammissibile dal Tribunale, che aveva ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite sull'"inesistenza" del provvedimento emesso in violazione dell'art. 101 l.fall. e aveva escluso che il reclamo fallimentare fosse il mezzo processuale idoneo a far valere tale vizio. La ricorrente ha quindi dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., dell'art. 26 l.fall. e delle norme sulla competenza, sostenendo che il Tribunale aveva male applicato il precedente di legittimità richiamato; con un secondo motivo ha denunciato motivazione contraddittoria o incongruente sul medesimo richiamo giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso ordinario e non come regolamento di competenza, ha respinto l'istanza di riunione ad altro procedimento, ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il decreto del giudice delegato era effettivamente inesistente perché abnorme, in quanto emesso in violazione dell'art. 101 l.fall. nel testo applicabile ratione temporis: a fronte della contestazione del curatore, il giudice delegato avrebbe dovuto istruire la causa e non pronunciarsi direttamente sull'inammissibilità del credito. Tuttavia, ha precisato che ciò non impediva alla parte di far valere il vizio attraverso il reclamo ex art. 26 l.fall.; il Tribunale, quindi, errava nel dichiarare inammissibile il gravame invece di pronunciarsi secondo il principio desumibile da Cass., Sez. U., n. 9692/2002. La Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa composizione, affinché riesamini il reclamo e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla nullità del provvedimento decisorio e per sostenere la censura contro la decisione impugnata.

  • art. 26 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Individuato come mezzo di reclamo endoconcorsuale esperibile contro il decreto del giudice delegato; la Corte ne conferma l'ammissibilità anche per far valere l'inesistenza del provvedimento impugnato.

  • art. 101 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), testo anteriore alla riforma

    "il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile"

    Se il credito è contestato dal curatore, il giudice delegato non può decidere direttamente sull'ammissione/inammissibilità, ma deve istruire la causa secondo il rito previsto.

  • artt. 175 e ss. c.p.c.

    Richiamati come disciplina dell'istruzione della causa cui il giudice delegato doveva rimettere la controversia in caso di contestazione del credito.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Invocato in via subordinata dalla ricorrente come base del ricorso straordinario, ma la Corte qualifica l'impugnazione come ricorso ordinario.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l'interesse del sistema a espellere i provvedimenti errati o abnormi anche nell'interesse della legge.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice delegato che, in presenza di contestazione del curatore su una domanda di insinuazione tardiva soggetta al regime previgente dell'art. 101 l.fall., decida direttamente sull'esclusione o inammissibilità del credito senza istruire la causa è abnorme e giuridicamente inesistente.
  • L'inesistenza o nullità radicale di un provvedimento decisorio può essere fatta valere in ogni tempo, ma può essere dedotta anche tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione quando vi sia interesse alla sua espressa rimozione.
  • Il richiamo al principio secondo cui il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a dichiarare l'inesistenza del provvedimento non esclude l'utilizzo del rimedio impugnatorio previsto dalla disciplina speciale applicabile al caso concreto.
  • Le norme processuali vanno interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito; gli esiti meramente in rito costituiscono soluzione residuale.
  • Quando il giudice dell'impugnazione rilevi un vizio di inesistenza del provvedimento impugnato, non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità del gravame se il rimedio esperito è quello previsto dall'ordinamento per contestare quel tipo di provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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