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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17440/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il decreto impugnato abbia omesso una motivazione essenziale: non ha valutato né spiegato la non rilevanza delle circostanze emerse durante la detenzione, che possono indicare il mutamento di vita del proposto. Per tale motivo il decreto è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio integrato sulla base degli elementi emergenti dalla detenzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni, ritenendo il ricorrente soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 del medesimo decreto legislativo perché i giudici hanno valutato solo le condotte delittuose anteriori alla detenzione iniziata nel 2019, omettendo di considerare il comportamento esemplare tenuto in carcere (che ha portato a liberazione anticipata), e richiamando l'art. 14, comma 2-ter, che richiede una nuova verifica della pericolosità dopo periodi di detenzione superiori a due anni.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c)

    Utilizzata per qualificare il ricorrente come soggetto pericoloso e giustificare l'applicazione della misura di prevenzione; la Corte riconosce che questa qualificazione richiede valutazione anche delle condizioni attuali e non solo dei precedenti.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    Norma richiamata dal ricorrente come parte del quadro normativo sulle misure di prevenzione; va interpretata nel senso che la valutazione della pericolosità deve considerare elementi aggiornati e pertinenti alla situazione attuale del soggetto.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della pericolosità; la Corte evidenzia l'obbligo di motivare la decisione anche rispetto a elementi sopravvenuti come il comportamento in carcere.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2

    Applicata dalla Corte per giudicare insufficiente la motivazione del decreto impugnato: l'articolo impone che la decisione sia adeguatamente motivata e che si affrontino i profili decisivi e le eccezioni rilevate, pena l'annullamento.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14, comma 2-ter

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una nuova verifica della pericolosità dopo periodi di detenzione superiori a due anni; la Corte tiene conto di tale principio nell'esigere che il giudice di merito valuti gli elementi emersi durante la detenzione.

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione basate sulla "pericolosità sociale" richiedono una valutazione della situazione attuale del soggetto: non è sufficiente fondarle esclusivamente su precedenti anteriori a un lungo periodo di detenzione.
  • Se il soggetto è rimasto detenuto per un periodo superiore a due anni, il giudice deve verificare e motivare espressamente l'incidenza del comportamento tenuto in carcere (eventuali segnali di ravvedimento o condotta esemplare) sulla valutazione della pericolosità, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter.
  • La motivazione del provvedimento che dispone una misura di prevenzione deve affrontare e confutare, con argomentazione adeguata, le circostanze favorevoli sopravvenute; l'omissione di tale valutazione è vizio impeditivo della decisione e determina l'annullamento.
  • In caso di mancata considerazione di elementi sopravvenuti rilevanti (es. liberazione anticipata per buona condotta), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che integri la valutazione sulla pericolosità.
  • Per prevenire l'annullamento, il giudice di merito dovrà esplicitare perché eventuali comportamenti positivi emersi durante la detenzione non attenuino la pericolosità dedotta dai precedenti, fondando la scelta su elementi concreti e aggiornati.

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