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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1189/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: aveva dichiarato l'improcedibilità per mancanza di querela rispetto ai capi A) e C) riqualificati ai sensi dell'art. 393 c.p., aveva dichiarato la prescrizione rispetto al capo D) e aveva rideterminato la pena. Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali (artt. 628 e 624 c.p., con riferimento agli artt. 110 e 393 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva impropriamente riqualificato rapina e furto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'autore materiale degli impossessamenti era un soggetto diverso dal presunto creditore e quando le prove dimostravano che l'imputato aveva agito per interesse proprio; (2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata considerazione di una querela orale della parte offesa, verbalizzata dai Carabinieri e prodotta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 29541/2020, Filardo) secondo il quale il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia (art. 393 c.p.) è configurabile solo quando il terzo si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza persegue re un interesse proprio. Dal quadro probatorio e dalla motivazione impugnata risultava invece che l'imputato e il coautore ignoto avevano agito per un interesse proprio (la somma prelevata non era stata consegnata al presunto creditore) e che il credito vantato non era certo nella sua entità. Per tali ragioni la riqualificazione in art. 393 c.p. non era corretta. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Richiamato come norma pertinente al reato originariamente contestato. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, il comportamento potesse essere più correttamente valutato alla luce delle fattispecie di rapina/furto e non come semplice esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando il terzo persegue un interesse proprio.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Richiamato quale norma relativa al delitto di furto. La Cassazione ha rilevato che le modalità concrete del fatto (materiale impossessamento da parte di un terzo e mancata consegna della somma al presunto creditore) erano incompatibili con la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato per valutare il concorso tra l'imputato e il coautore ignoto. La Corte ha interpretato il concorso alla luce della distinzione tra chi agisce per conto di un creditore e chi agisce per interesse proprio.

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone)

    La Corte di legittimità ha precisato che l'applicabilità di tale norma richiede che il terzo concorrente si limiti a favorire la pretesa del creditore senza perseguire un interesse personale distinto; in mancanza di questo presupposto la fattispecie non è configurabile.

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo

    Pronuncia di riferimento che stabilisce il principio secondo cui il concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si configura solo quando il terzo non persegue un interesse proprio e si limita a dare un contributo alla pretesa del creditore. La Corte di Cassazione ha applicato tale principio al caso concreto.

Massime di principio

  • Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è configurabile soltanto se il terzo agisce esclusivamente per conto del presunto creditore e non per un interesse proprio; se il terzo trae un vantaggio personale la fattispecie va valutata alla stregua di furto/rapina o altra fattispecie pertinenti.
  • Per qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che la pretesa sia certa e determinabile: un credito incerto o non quantificato non è idoneo a giustificare tale qualificazione.
  • Quando le risultanze dimostrano che il materiale impossessamento è avvenuto per iniziativa e vantaggio di soggetti diversi dal presunto creditore, la riqualificazione in art. 393 c.p. è generalmente erronea.
  • Se il giudice territoriale applica erroneamente il principio in materia di concorso del terzo, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare il processo per nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • Sulla questione della querela: va sempre verificata la presenza formale della querela (anche orale se verbalizzata), ma l'accertamento della sua esistenza e validità spetta al giudice di merito; se il motivo relativo alla querela non è decisivo rispetto al punto di diritto centrale, può essere assorbito.

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