Cassazione Penale, Sentenza n. 13096/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis a svolgere colloqui con i parenti via video-collegamento, sostenendo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette i colloqui a distanza per i detenuti 41-bis solo in casi di impossibilita o di gravissima difficolta a svolgere i colloqui in presenza. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, poiche l'ordinanza si fondava su disagio economico familiare e sulla distanza della residenza dai luoghi di detenzione, circostanze che da sole non integrano l'eccezionalita richiesta per derogare al regime di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 02/05/2023 sia l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 04/07/2022. La Corte ha affermato che, per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis, la possibilita dei colloqui a distanza non e prevista in via generale ma puo essere concessa solo in situazioni di impossibilita o di grandissima difficolta a svolgere i colloqui in presenza, sempre nel rispetto delle cautele imposte dalla normativa speciale. Ha precisato inoltre che il mero disagio economico o la sola lontananza della famiglia non giustificano l'uso della videoconferenza per i detenuti 41-bis e che la circolare dipartimentale stabilizzante delle modalita digitali, adottata dopo la fase emergenziale, non puo cancellare il criterio di eccezionalita fissato dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime penitenziario differenziato impone misure detentive e di sicurezza rafforzate; il diritto ai colloqui non e escluso ma puo essere esercitato con limiti numerici e modalita di particolare rigore
Circolare dipartimentale 26 settembre 2022
La circolare ha stabilizzato l'uso dei colloqui digitali dopo la sperimentazione indotta dalla pandemia, prevedendo l'impiego per detenuti dei vari circuiti in regime ordinario, ma non abroga la regola di eccezionalita per i detenuti 41-bis
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 7654/2014 (Triglia); Sez. 1, n. 23819/2020 (Ministero della Giustizia); Sez. 1, n. 19290/2021 (Emmanuello); Sez. 1, n. 39784/2021 (Tarallo)
La consolidata giurisprudenza riconosce il diritto alla mantenimento delle relazioni familiari anche per i soggetti 41-bis ma limita la possibilita dei colloqui a distanza alle situazioni di impossibilita o di gravissima difficolta, prevedendo cautele e rigore nella esecuzione
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti a regime 41-bis la videoconferenza non e una modalita ordinaria di colloquio: puo essere autorizzata solo in casi di impossibilita o di gravissima difficolta a svolgere il colloquio in presenza
- Il disagio economico della famiglia o la sola lontananza della residenza dal carcere, di per se', non sono sufficienti a giustificare l'uso della videoconferenza per i detenuti 41-bis
- Le esigenze di sicurezza e il regime rafforzato di 41-bis prevalgono e richiedono che ogni deroga sia motivata su elementi concreti e straordinari
- Le circolari amministrative che prevedono modalita digitali non possono eliminare il vincolo giurisprudenziale dell'eccezionalita per i 41-bis: l'amministrazione puo adottare piattaforme controllate, ma l'accesso deve rispettare le cautele previste dalla disciplina speciale
- In ipotesi simili il giudice deve valutare caso per caso la concretezza dell'impossibilita o della gravissima difficolta (es. condizioni di salute, impedimenti materiali oggettivi, misure di sicurezza che rendono impossibile il colloquio in presenza), documentandola adeguatamente
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