Cassazione Penale, Sentenza n. 10474/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto il riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla gravità indiziaria rispetto al reato di partecipazione all'associazione mafiosa (si contesta la valorizzazione di una condanna definitiva del 1985 e la ritenuta "persistente intraneità" alla cosca Piromalli nonostante il lungo arco temporale privo di nuove condanne e la natura incerta di alcune intercettazioni); 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al favoreggiamento personale aggravato (si contesta che non vi siano indizi che Adornato abbia effettivamente incontrato o saputo della fuga di Mazzaferro né che la sua condotta costituisca partecipazione associativa); 3) assenza delle esigenze cautelari (nessun pericolo di recidiva, perché i sodali sono arrestati e perché i fatti contestati sono episodici e risalenti al 2023).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e dirette soprattutto a chiedere una diversa valutazione degli elementi di prova senza indicare vizi logici manifesto nella motivazione del Tribunale. La Corte ha confermato che il giudice del riesame aveva puntualmente indicato molteplici elementi indiziari (inclusi incontri, intercettazioni e videoriprese) attestanti la persistente adesione e un ruolo significativo di Adornato nella cosca Piromalli e il suo contributo al favoreggiamento di Mazzaferro. Ha inoltre affermato che la misura cautelare, pur fondata su indizi e non su prova, risultava adeguatamente motivata; la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. è stata valutata dal Tribunale e temperata con la misura degli arresti domiciliari per l'età dell'indagato. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevata la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della misura carceraria come criterio di riferimento per le esigenze cautelari; il Tribunale ha però calibrato la misura alla luce dell'età, disponendo gli arresti domiciliari
Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000
Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 (dep. 02/05/2000) Rv. 215828-01
Principio secondo cui la misura cautelare si fonda su indizi e mira a stabilire una qualificata probabilità di colpevolezza; la Corte di legittimità deve verificare l'assenza di manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito
Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024
Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024 Rv. 286120-01
Distinzione giurisprudenziale tra mera "contiguità compiacente" e partecipazione all'organizzazione: per integrare la partecipazione è necessario dimostrare un contributo concreto e idoneo a rafforzare o conservare la consorteria, non solo atteggiamenti di vicinanza o ammirazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione respinge i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale indiziario senza indicare specifici e manifesti vizi logici nella motivazione del giudice di merito: le censure devono confrontarsi con fatti concreti richiamati dal provvedimento
- In tema di misure cautelari per reati associativi, la valutazione della gravità indiziaria richiede una motivazione puntuale che colleghi comportamenti specifici dell'indagato a un contributo effettivo alla struttura mafiosa; la semplice vicinanza o ammirazione non basta
- La distinzione tra favoreggiamento e partecipazione è rilevante: il favoreggiamento può essere episodico, mentre la partecipazione richiede un contributo stabile e rilevante alla consorteria; tuttavia la ricostruzione indiziaria complessiva può ritenere che atti di favoreggiamento si inseriscano in un quadro di adesione organica
- Le misure cautelari si fondano su indizi e sulla ricostruzione probabilistica del pericolo; l'art. 275 c.p.p. presuppone una valutazione della pericolosità che può essere modulata (es. arresti domiciliari per età), ma non è vanificata da semplice trascorrere del tempo se permangono elementi indiziari rilevanti
- Per impugnare con successo decisioni sul riesame delle misure cautelari è utile produrre argomenti e prove che contestino direttamente i singoli elementi indicati nella motivazione (es. confutare videoriprese, intercettazioni, testimonianze) e non soltanto argomentazioni generiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10279/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10280/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10283/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →