Cassazione Penale, Sentenza n. 17707/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul locale commerciale "Euro Mini market" (sede romana della Shotota SAS), contestato come base operativa del sistema Hawala usato per il trasferimento di somme provento di reati connessi a un'associazione finalizzata all'ingresso e trasporto di migranti irregolari. Il ricorso censura: assenza/insufficienza della motivazione (violazione artt. 321 c.p.p. e 240 bis c.p.), carenza del fumus e del periculum in mora; violazione del principio di proporzionalità e dell'incidenza del sequestro sulla continuità aziendale; assenza di riscontri probatori diretti (passaggi di denaro o intercettazioni a carico del legale rappresentante). Con motivi nuovi si è altresì contestato il sequestro della somma di circa 20.000 euro trovata nel negozio e la mancata indicazione della finalità probatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il riesame, ritenendo che il Tribunale avesse fornito motivazione congrua sul fumus e sul ruolo dell'esercizio commerciale come base operativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per il sequestro preventivo non sono necessari "gravi indizi" ma è sufficiente il fumus e il periculum in mora; ha valorizzato osservazioni investigative, intercettazioni audio-video (a Milano ma ritenute indicative di modalità analoghe a Roma), i movimenti del coindagato Kaifi e il rinvenimento di circa 20.000 euro nel negozio come elemento ulteriore a sostegno del fumus. Le censure di merito richieste dalla difesa sono state escluse come valutazioni alternative non sindacabili in questa sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte osserva che la motivazione del provvedimento impugnato soddisfa i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza richiesti dall'articolo e dalla giurisprudenza, perciò non integra motivo di cassazione.
Richiamato nella doglianza ma la Corte non rileva una violazione nella motivazione relativa agli elementi costitutivi del reato contestato; il sequestro può fondarsi sul fumus e sul periculum anche se non emerge la piena prova degli elementi psicologici richiesti per la condanna.
Giurisprudenza: principio sul controllo della motivazione (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023)
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
Richiamata per precisare che la cassazione contro misure reali è ammessa per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; nel caso concreto non sussiste tale vizio.
Giurisprudenza: sufficienza di fumus e periculum per misure reali (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018)
Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018
Richiamate per confermare che, ai fini del sequestro preventivo, non è necessario raggiungere la soglia dei "gravi indizi di colpevolezza": è sufficiente il fumus del reato e il periculum in mora; la verifica probatoria completa è rimessa alla fase dibattimentale.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; valutazioni di merito sul compendio indiziario sono in genere inammissibili.
- Per il sequestro preventivo di beni (misura reale) non è richiesto il livello probatorio dei "gravi indizi": è sufficiente dimostrare il fumus del reato e il periculum in mora.
- La motivazione del giudice deve mostrare coerenza e completezza nel collegare gli elementi investigativi (osservazioni, intercettazioni, movimenti di soggetti coinvolti, rinvenimento di contanti) alla conclusione che l'attività economica è funzionale all'illecito; se ciò è fatto, la misura è difficilmente censurabile in Cassazione.
- La presenza di somme liquide rilevate nell'esercizio (es. €20.000) può costituire elemento indiziario significativo se collegata ad altre risultanze (contatti, visite ripetute, analogie operative con altre basi), anche in assenza di intercettazioni dirette sul titolare.
- La doglianza relativa alla proporzionalità del sequestro richiede al ricorrente elementi fattuali specifici e non generiche eccezioni: bisogna dimostrare l'esistenza di una attività lecita parallela la cui cessazione sarebbe sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari.
- Il pericolo di reiterazione o di aggravamento (periculum) può essere attenuato dalle misure cautelari personali adottate sugli indagati, ma la sua esclusione non è automatica; occorrono elementi nuovi e concreti per convincere il giudice della cessazione del pericolo.
- Motivi nuovi proposti tardivamente sono condizionati dall'ammissibilità del ricorso principale: se il ricorso principale è inammissibile, anche i motivi nuovi saranno inammissibili.
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