Cassazione Penale, Sentenza n. 11342/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rustemi era stato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, di "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis cod. pen., riqualificazione della pregressa imputazione per millantato credito) per essersi fatto consegnare denaro da soggetti indagati, sostenendo di avere rapporti con un magistrato e appartenere alla Polizia di Stato, promettendo di poter ottenere informazioni e influire sull'iter investigativo; in ordine alla truffa (art. 640) era stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela. Il ricorso in Cassazione contestava la riqualificazione in 346-bis, sostenendo che la condotta fosse invece una forma di truffa (vendita di "fumo"), atteso che non sussisteva alcun rapporto effettivo con i pubblici ufficiali e mancava dunque la capacità di condizionare il pubblico ufficiale, per cui la fattispecie pertinente sarebbe l'art. 640, improcedibile per difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo un esame sistematico della evoluzione normativa e della giurisprudenza sulla continuità tra il previgente art. 346 (millantato credito) e l'art. 346-bis (traffico di influenze illecite), la Corte ha ritenuto che non fosse emersa alcuna prova di un rapporto effettivo o di una concreta capacità di influenza dell'imputato sui pubblici ministeri indicati. Sulla base di ciò, ha concluso che la condotta contestata si sostanzia, alla stregua degli elementi fattuali accertati, in una forma di truffa (vendita di "fumo") e non nel reato di traffico di influenze illecite; poiché la truffa è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela nei gradi di merito, la condanna per 346-bis è stata annullata (accoglimento del ricorso) e la situazione del ricorrente ne beneficia. In sintesi: cassazione accoglie il ricorso, annulla la condanna per 346-bis e rileva che la fattispecie più corretta sarebbe la truffa, la quale è comunque improcedibile per mancanza di querela.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (previgente, millantato credito)
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
La Corte distingue tra la forma di millantato credito con "pretesto" (connotazione ingannatoria e attinenza alla truffa) e le condotte punite dall'art. 346-bis; ritiene che le ipotesi di mera venditio di "fumo" (relazione inesistente e impossibile) si riconducano più correttamente alla logica della truffa e non alla disciplina del traffico di influenze.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ... indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ... è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La norma punisce il "traffico di influenze" quando esiste o è prospettabile una relazione (anche potenziale o ingigantita) con il pubblico ufficiale idonea a influire sull'esercizio della funzione; la Corte ritiene però che la nozione di "relazioni asserite" non debba essere estesa alle condotte meramente ingannevoli che prospettano un'influenza inesistente e impossibile: tali condotte non ledono il bene giuridico protetto dall'art. 346-bis e sono più adeguatamente inquadrate nella truffa.
Non riprodotta integralmente nel provvedimento ma richiamata come fattispecie di raggiro patrimoniale.
La Corte ritiene che la vendita di una influenza inesistente, volta a ingannare il privato acquirente inducendolo a consegnare denaro, presenti la struttura tipica della truffa (offesa al patrimonio e al consenso negoziale). Poiché la querela è mancante, l'azione penale è improcedibile.
L. 9 gennaio 2019, n. 3 (modifica art. 346-bis e abrogazione art. 346)
La legge ha riformulato l'art. 346-bis includendo il riferimento a "relazioni asserite" e ha abrogato l'art. 346; la Corte riconosce la finalità normativa (adeguamento a obblighi internazionali) ma non ritiene che ciò imponga automaticamente la continuità normativa laddove la fattispecie concreta configuri una mera truffa.
Convenzioni internazionali e documenti (GRECO, Convenzione di Strasburgo 1999, Convenzione ONU Merida 2003)
Richiamate nella motivazione come fonti che hanno indirizzato il legislatore a riformulare il traffico di influenze, ma la Corte osserva che le Convenzioni consentono margini interpretativi e non impongono automaticamente la punizione di ogni forma di "vendita di fumo"; occorre rispettare i principi di tassatività e offensività.
Massime di principio
- Non tutte le ipotesi di "millantato credito" automaticamente ricadono nell'art. 346-bis: la fattispecie richiede l'esistenza, la potenzialità o la prospettabilità realistica di una relazione o influenza sul pubblico ufficiale; la mera vanteria ingannevole e impossibile è normalmente truffa.
- Quando l'agente prospetta la possibilità di intercessione ma non esiste né potrà esistere alcuna relazione o capacità di influenza (vendita di "fumo"), il bene giuridico colpito è soprattutto patrimoniale e la condotta va interpretata alla stregua della truffa (art. 640).
- La riformulazione normativa del 2019 non impone una lettura estensiva che assimilerebbe ogni forma di raggiro in 346-bis; occorre verificare concretamente l'idoneità della condotta a minacciare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica funzione.
- Se la condotta è qualificabile come truffa e manca la querela prevista per quella fattispecie, l'azione penale è improcedibile anche se la stessa condotta era stata contestata come traffico di influenze.
- In sede probatoria è necessario valutare specificamente l'esistenza o la credibilità dell'affermata relazione con il pubblico ufficiale (prove di rapporti, prestigio o capacità effettiva di intermediazione): l'assenza di tali elementi orienta verso la ricostruzione come truffa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →