Cassazione Penale, Sentenza n. 17709/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 09/01/2025 che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma dell'ordinanza del GIP del 20/06/2024, aveva applicato ad Antilli la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i capi di imputazione relativi ad associazione (art. 416 e 416-bis.1 c.p.) e reati connessi (artt. 81, 648-bis, 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) genericità/inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per mancata specificità rispetto alle argomentazioni del GIP sull'assenza del pericolo di reiterazione; 2) apoditticità e carenza motivazionale del Tribunale nel ritenere sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione, atteso il tempo trascorso dagli eventi (fatti del 2018 e presunta attività fino al 2021) e l'assenza di enucleazione di profili di illiceità; inoltre, in udienza il difensore ha eccepito nullità per violazione del contraddittorio evocando una mancata ricezione dell'avviso per errore nella comunicazione della nomina via PEC.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità/violazione del contraddittorio: la nomina inviata via PEC dalla difesa recava il numero di un diverso procedimento, per cui il Tribunale non poteva aver preso atto della nomina stessa. Sul merito, la Corte ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero non fosse generico: la motivazione del GIP risultava laconica e non attinente alla reale posizione processuale di Antilli, che dagli atti emergeva come figura organica e stabile nel sodalizio e con rapporti continuativi con soggetti coinvolti fino al 2022. Pertanto il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., e rilevando che il mero "tempo silente" non è di per sé sufficiente a superare la presunzione se non sorretto da elementi concreti che dimostrino la rottura dei legami con l'associazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delitto di associazione: utilizzato per inquadrare la condotta associativa contestata ad Antilli come fattispecie che può giustificare la presunzione relativa di esigenze cautelari
Aggravante/particolare forma di associazione (articolazione valutata al fine dell'applicazione della presunzione di pericolosità e delle misure cautelari)
Concorso di persone nel reato: richiamato a titolo di inquadramento delle responsabilità penali connesse
Riciclaggio: riferito ai fatti contestati al capo 12) e valutato nella complessiva gravità indiziaria
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Causa di ricorso per cassazione menzionata tra le norme procedurali rilevanti per i motivi indicati (specificità/inammissibilità)
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al requisito di specificità dell'impugnazione; la Corte valuta la conformità dell'appello del PM a detta esigenza
Norma processuale sull'udienza camerale; richiamata nella censura difensiva relativa alla notifica dell'avviso di udienza
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte conferma che la presunzione può essere superata ma richiede elementi concreti e non il solo decorso del tempo
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Ulteriore previsione sulla presunzione relativa, richiamata per affermare l'onere difensivo di fornire elementi idonei a superarla; in mancanza la presunzione rimane influente
Massime di principio
- Un'applicazione cautelare basata su reati ricompresi nell'art. 275, comma 3 c.p.p. dà origine a una presunzione relativa di esigenze cautelari: il solo "tempo silente" tra fatti e misura non è automaticamente sufficiente a superarla; il difensore deve produrre elementi oggettivi che dimostrino la rottura dei legami con l'organizzazione.
- L'appello del Pubblico Ministero contro ordinanze cautelari deve essere sufficientemente specifico ma, se la motivazione del GIP è lacunosa o non rispecchia la reale posizione dell'indagato, il PM può riproporre nel gravame gli elementi probatori utili a dimostrare le esigenze cautelari.
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi concreti (es. rapporti continuativi con soggetti dell'associazione, ruoli organizzativi, evidenze investigative successive) e non su affermazioni apodittiche; il giudice di merito è tenuto a fornire motivazione adeguata quando dichiari la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Errori formali nella comunicazione processuale (es. indicazione errata del numero di procedimento in una PEC) possono compromettere l'efficacia della notifica/nomina; tuttavia, l'eccezione di nullità deve essere valutata nel merito: l'assenza di notifica per errore della difesa non determina automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato.
- In fase cautelare il difensore deve: 1) contestare con precisione i punti decisivi della motivazione avversa; 2) produrre elementi concreti per superare la presunzione di pericolosità (es. attività lavorativa stabile, trasferimento, collaborazione con la giustizia, assenza di contatti con partecipanti all'associazione); 3) curare formalità di notifica/nomina (numero procedimento, PEC) per evitare eccezioni procedurali inefficaci.
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