Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27387/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26/06/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato era stato trovato di notte in possesso di arnesi atti all'effrazione e al furto di autovetture. Il primo motivo di ricorso contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, lamentando l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando il rinvenimento notturno dell'imputato con strumenti idonei all'effrazione e al furto di autovetture, circostanza che esprime un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il trattamento sanzionatorio, sia quanto all'esclusione delle attenuanti generiche sia quanto alla determinazione della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta e il contesto fattuale rendano non riconoscibile un fatto tenue; il relativo apprezzamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    L'esclusione delle attenuanti generiche è legittima se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena è espressione di valutazione di merito, censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente fondato quando il giudice di merito valorizza circostanze concrete indicative di una condotta non minimale, come il possesso notturno di arnesi da scasso o strumenti compatibili con furto e effrazione.
  • Le valutazioni di merito sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto e della pena, senza evidenziare veri vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.