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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18816/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società impiantistica per il saldo di una fattura relativa all’attività di progettazione e gestione delle pratiche amministrative per un impianto fotovoltaico realizzato per la controparte. La società ingiunta propose opposizione deducendo che il credito fosse inesistente perché il contratto fonte della pretesa era nullo: la progettazione di un impianto fotovoltaico sarebbe attività professionale riservata agli ingegneri iscritti nelle sezioni competenti dell’albo, mentre il legale rappresentante della società creditrice risultava iscritto solo in un diverso settore dell’albo degli ingegneri, con conseguente carenza di abilitazione. La società opposta replicò che l’attività era svolta da una società impiantistica e che comunque vi era stata una ricognizione di debito in sede transattiva, oltre a sostenere che non vi fosse nullità del contratto. In primo grado fu rigettata l’opposizione; il Tribunale rigettò l’appello, escludendo però la natura novativa della transazione e ritenendo comunque valido il contratto. In cassazione la ricorrente dedusse violazione degli artt. 2229 c.c. e 3 e 46 d.P.R. 328/2001, insistendo sulla riserva professionale della progettazione di impianti fotovoltaici e sulla conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la progettazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW rientra nelle competenze riservate agli ingegneri iscritti nelle sezioni A, settori civile e ambientale o industriale, ai sensi del d.P.R. 328/2001, e non a chi sia iscritto soltanto nel settore dell’informazione. Poiché il legale rappresentante della società creditrice non era abilitato a svolgere quella progettazione, il contratto posto a fondamento del credito era nullo per illiceità dell’oggetto, in quanto privo di un elemento imposto da norma imperativa. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione e revocando il decreto ingiuntivo. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2231 c.c.

    Richiamato come norma invocata dall’opponente per sostenere la nullità del contratto relativo a prestazione professionale svolta senza abilitazione.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dalla controparte per sostenere che la ricognizione di debito in sede transattiva avrebbe invertito l’onere della prova dell’esistenza del credito.

  • art. 1972 c.c.

    Censurato in primo e secondo grado quanto alla necessità di chiedere l’annullamento della transazione; la Corte di cassazione non fonda però la decisione su questa norma, ritenendo decisiva la nullità del contratto originario.

  • art. 2229 c.c.

    La Corte lo richiama nella verifica della riserva professionale e della necessità di iscrizione all’albo per l’esercizio di attività professionali protette.

  • art. 3 d.P.R. 328/2001

    Il professionista iscritto in un settore non può esercitare competenze riservate attribuite agli iscritti di altri settori della stessa sezione, salvo iscrizione a più settori previo superamento dei relativi esami di Stato.

  • art. 45 d.P.R. 328/2001

    Richiamato per descrivere la suddivisione dell’albo degli ingegneri nei settori di civile e ambientale, industriale e dell’informazione.

  • art. 46 d.P.R. 328/2001

    La Corte lo interpreta nel senso che la progettazione di impianti fotovoltaici rientra nelle competenze degli ingegneri civili e ambientali e industriali, non di quelli del settore informazione.

  • art. 2 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

    L’impianto fotovoltaico è qualificato come impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile.

  • art. 2 d.m. 5 luglio 2012

    La progettazione dell’impianto rientra nella competenza professionale del professionista iscritto all’albo solo quando la potenza dell’impianto ecceda i 6 kW.

  • art. 1418 c.c.

    La mancanza di un elemento imposto da norma imperativa nell’oggetto del contratto determina nullità per illiceità dell’oggetto.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.P.R. 328/2001

    Regolamento che ha ridisegnato le competenze professionali degli ingegneri in base ai settori dell’albo; la Corte ne valorizza la disciplina letterale.

  • L. 4/1999

    Richiamata come riforma che ha inciso sul valore e la durata dei corsi universitari, rendendo necessario ridefinire i requisiti di accesso alle professioni protette.

Massime di principio

  • Quando una prestazione oggetto del contratto richiede per legge l’intervento di un professionista abilitato, la mancanza di tale requisito integra un vizio di validità e non un mero inadempimento esecutivo.
  • La progettazione di un impianto fotovoltaico costituisce attività riservata agli ingegneri iscritti nei settori professionali specificamente competenti per gli impianti di produzione di energia, non essendo sufficiente l’iscrizione a un diverso settore dell’albo anche se l’impianto contiene componenti elettroniche.
  • La verifica delle competenze professionali deve essere compiuta sulla base del dato normativo letterale che ripartisce le attribuzioni tra i diversi settori dell’albo; non è legittimo ampliare la competenza del professionista per la sola presenza nell’opera di singoli elementi tecnici riconducibili ad altro settore.
  • Il contratto che presuppone, quale elemento essenziale imposto da norma imperativa, una prestazione professionale svolta da soggetto non abilitato è nullo per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1418 c.c.
  • La eventuale autorizzazione amministrativa dell’opera o la sua accettazione da parte di altri enti non sana il difetto di validità del contratto, perché tali circostanze attengono all’esecuzione o all’idoneità tecnica dell’opera e non alla liceità del titolo negoziale.
  • Se la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione, dopo la cassazione della sentenza impugnata, può pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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