Cassazione Civile, Ordinanza n. 22616/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a mancati versamenti IRPEF per l'anno 2006. Nel giudizio di merito sosteneva, in sintesi, che la cartella fosse stata già annullata in un diverso giudizio e che, comunque, non vi fosse prova valida della notifica né della cartella né degli atti presupposti; deduceva inoltre il decorso della decadenza e della prescrizione. La C.T.R. del Lazio aveva rigettato l'appello ritenendo non provato l'annullamento della cartella, ritenendo perfezionata la notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e rilevando altresì che l'atto impositivo presupposto risultava conosciuto dal contribuente in un autonomo giudizio. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la Corte regionale avesse errato nel non considerare provato l'annullamento della cartella in altro giudizio, fatto decisivo; 2) violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che non fosse stata prodotta prova della notifica degli atti presupposti e che la notifica della cartella fosse invalida per mancata produzione della raccomandata informativa (CAD).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente esaminato la dedotta caducazione della cartella, ma l'aveva reputata non provata; inoltre la controricorrente aveva documentato che la sentenza di primo grado favorevole al contribuente era stata integralmente riformata in appello, sicché la cartella non risultava annullata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: la conoscenza dell'avviso di accertamento presupposto da parte del contribuente, desunta dalla pendenza di un autonomo giudizio tributario promosso dallo stesso contribuente. Poiché tale ratio non era stata attaccata, il motivo non era idoneo a caducare la decisione. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione dell'apprezzamento delle prove è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il fatto controverso e lo aveva ritenuto non provato.
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non ne ricava alcuna violazione decisiva.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il fatto storico dedotto era stato esaminato dalla CTR; perciò la censura di omesso esame è stata esclusa.
La CTR ha ritenuto perfezionata la notificazione mediante deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa.
È richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte ha ritenuto assorbente e non censurata l'autonoma ratio della conoscenza dell'atto presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste vizio di omesso esame del fatto decisivo quando il giudice di merito abbia considerato la circostanza dedotta, ancorché l'abbia ritenuta non provata o infondata.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestare una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata: se permane un'autonoma ratio non specificamente attaccata, il motivo è inammissibile perché non idoneo a determinare la cassazione.
- In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la valutazione della ritualità del procedimento notificatorio segue l'accertamento del giudice di merito; resta comunque decisivo il profilo della concreta conoscenza dell'atto quando la sentenza fondi su tale autonoma ratio.
- La prescrizione della pretesa tributaria non può essere utilmente invocata se risulta che il contribuente conosceva già l'atto presupposto ed aveva autonomamente impugnato quello stesso atto.
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