Cassazione Penale, Ordinanza n. 24867/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Catania per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa eccessività della pena irrogata, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, descritta come lineare e coerente.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della sentenza impugnata, per cui vi era condanna in appello.
richiamato implicitamente dal motivo di ricorso, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'eccessività della pena o la mancata concessione delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è aspecifica quando si limita a riproporre un dissenso sul trattamento sanzionatorio, senza confutare le argomentazioni logiche e coerenti poste a base della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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