Cassazione Penale, Ordinanza n. 21380/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) ha contestato l'affermazione di responsabilità per ricettazione ex art. 648 c.p., lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo; (2) ha dedotto che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in incauto acquisto; (3) ha denunciato vizio di illogicità della motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati. La Corte ha rilevato che i primi due motivi riproducevano sostanzialmente doglianze già dedotte in appello e disattese dalla corte di merito, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sulla continuazione rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non specifici e meramente reiterativi i primi due motivi, perché non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza d'appello, e ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo sulla continuazione e sull'aumento di pena. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione richiede il dolo tipico; la doglianza sull'assenza dell'elemento soggettivo è stata ritenuta non specifica e comunque disattesa dalla motivazione di merito.
Nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione il giudice deve rispettare i limiti legali e motivare in modo proporzionato; l'aumento minimo applicato è stato ritenuto coerente con il criterio normativo.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Nel reato continuato il giudice, dopo aver individuato il reato più grave e la pena base, deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con le specifiche argomentazioni della decisione di merito; una mera riproposizione della tesi difensiva non integra un motivo specifico.
- La diversa qualificazione del fatto in un reato meno grave richiede una critica effettiva della motivazione che ha accertato il dolo tipico del reato contestato.
- In tema di reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena base e motivando gli aumenti per i singoli reati satellite in misura proporzionata, così da evitare un surrettizio cumulo materiale.
- Un aumento di pena contenuto e coerente con la pena base può integrare un'adeguata motivazione anche quando l'apparato argomentativo sia sintetico, purché consenta di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
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