Sentenza del 11/03/2019 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Ricognizione di debito - imposizione - In misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo contenente l'enunciazione di una scrittura con cui la debitrice aveva riconosciuto il debito e indicato nuove scadenze per il pagamento di fatture insolute. L'Agenzia delle Entrate riteneva dovuta l'imposta proporzionale, sostenendo che la scrittura costituisse un atto di natura dichiarativa soggetto all'aliquota prevista dall'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986. La società sosteneva invece che si trattasse di una mera ricognizione di debito, priva di effetti novativi e riferita a operazioni già assoggettate a IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la scrittura fosse una mera ricognizione di debito e non un nuovo atto avente contenuto patrimoniale o effetto novativo, poiché si limitava a indicare nuove scadenze per il pagamento di fatture già emesse. Pertanto, l'imposta di registro era dovuta in misura fissa e non proporzionale, anche perché le operazioni sottostanti erano già soggette a IVA. L'avviso di liquidazione è stato annullato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, DPR 26 ottobre 1986, n. 131
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
Quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Art. 22, DPR 26 ottobre 1986, n. 131
La norma disciplina la tassazione degli atti enunciati in altri atti, ma l'enunciazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: occorre individuare la natura e gli effetti dell'atto enunciato.
La ricognizione di debito è una dichiarazione di scienza con cui si conferma l'esistenza di un rapporto obbligatorio preesistente; non crea, di regola, una nuova obbligazione.
Artt. 1230 e 1231 codice civile
La novazione richiede un mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione e non coincide con semplici modifiche accessorie, come la variazione delle scadenze. Sono inoltre necessari un intento novativo inequivoco e un interesse comune delle parti alla novazione.
Art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986
È stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti di natura dichiarativa, ma non è stata ritenuta applicabile perché la scrittura non aveva contenuto patrimoniale autonomo né effetti novativi.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
In assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte che perde.
Cass. civ., Sez. tributaria, 11 gennaio 2018, n. 481
La ricognizione di debito, non essendo un atto avente a oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
La ricognizione di debito, in quanto dichiarazione priva di autonoma capacità patrimoniale, è soggetta a imposta di registro fissa; la tassazione proporzionale è ulteriormente esclusa quando il rapporto sottostante è soggetto a IVA.
Massime di principio
- Una ricognizione di debito che si limita a riconoscere un'obbligazione già esistente, senza modificare oggetto o titolo del rapporto, non costituisce normalmente una nuova operazione patrimoniale soggetta a imposta di registro proporzionale.
- La semplice modifica delle scadenze o la predisposizione di un piano di pagamento, in assenza di un intento novativo inequivoco, non integra novazione oggettiva.
- Quando il debito deriva da operazioni già soggette a IVA, il principio di alternatività IVA/registro impedisce, di regola, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale; resta applicabile quella fissa nei casi previsti.
- Per stabilire il trattamento fiscale di un atto enunciato in un decreto ingiuntivo occorre esaminarne concretamente contenuto ed effetti, senza basarsi soltanto sulla sua qualificazione formale.
- La tassazione proporzionale può essere sostenuta se il documento introduce una nuova obbligazione, modifica sostanzialmente oggetto o titolo del rapporto, oppure contiene un autonomo trasferimento o accrescimento patrimoniale; tali elementi devono però essere dimostrati.
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