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Sentenza

Sentenza del 11/03/2019 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Ricognizione di debito - imposizione - In misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo contenente l'enunciazione di una scrittura con cui la debitrice aveva riconosciuto il debito e indicato nuove scadenze per il pagamento di fatture insolute. L'Agenzia delle Entrate riteneva dovuta l'imposta proporzionale, sostenendo che la scrittura costituisse un atto di natura dichiarativa soggetto all'aliquota prevista dall'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986. La società sosteneva invece che si trattasse di una mera ricognizione di debito, priva di effetti novativi e riferita a operazioni già assoggettate a IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la scrittura fosse una mera ricognizione di debito e non un nuovo atto avente contenuto patrimoniale o effetto novativo, poiché si limitava a indicare nuove scadenze per il pagamento di fatture già emesse. Pertanto, l'imposta di registro era dovuta in misura fissa e non proporzionale, anche perché le operazioni sottostanti erano già soggette a IVA. L'avviso di liquidazione è stato annullato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 40, comma 1, DPR 26 ottobre 1986, n. 131

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

    Quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Art. 22, DPR 26 ottobre 1986, n. 131

    La norma disciplina la tassazione degli atti enunciati in altri atti, ma l'enunciazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: occorre individuare la natura e gli effetti dell'atto enunciato.

  • Art. 1988 codice civile

    La ricognizione di debito è una dichiarazione di scienza con cui si conferma l'esistenza di un rapporto obbligatorio preesistente; non crea, di regola, una nuova obbligazione.

  • Artt. 1230 e 1231 codice civile

    La novazione richiede un mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione e non coincide con semplici modifiche accessorie, come la variazione delle scadenze. Sono inoltre necessari un intento novativo inequivoco e un interesse comune delle parti alla novazione.

  • Art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986

    È stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti di natura dichiarativa, ma non è stata ritenuta applicabile perché la scrittura non aveva contenuto patrimoniale autonomo né effetti novativi.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

    In assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte che perde.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, 11 gennaio 2018, n. 481

    La ricognizione di debito, non essendo un atto avente a oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

    La ricognizione di debito, in quanto dichiarazione priva di autonoma capacità patrimoniale, è soggetta a imposta di registro fissa; la tassazione proporzionale è ulteriormente esclusa quando il rapporto sottostante è soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Una ricognizione di debito che si limita a riconoscere un'obbligazione già esistente, senza modificare oggetto o titolo del rapporto, non costituisce normalmente una nuova operazione patrimoniale soggetta a imposta di registro proporzionale.
  • La semplice modifica delle scadenze o la predisposizione di un piano di pagamento, in assenza di un intento novativo inequivoco, non integra novazione oggettiva.
  • Quando il debito deriva da operazioni già soggette a IVA, il principio di alternatività IVA/registro impedisce, di regola, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale; resta applicabile quella fissa nei casi previsti.
  • Per stabilire il trattamento fiscale di un atto enunciato in un decreto ingiuntivo occorre esaminarne concretamente contenuto ed effetti, senza basarsi soltanto sulla sua qualificazione formale.
  • La tassazione proporzionale può essere sostenuta se il documento introduce una nuova obbligazione, modifica sostanzialmente oggetto o titolo del rapporto, oppure contiene un autonomo trasferimento o accrescimento patrimoniale; tali elementi devono però essere dimostrati.

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