Cassazione Penale, Ordinanza n. 35350/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 aprile 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della desistenza volontaria, riproponendo argomenti già esaminati e respinti in appello. Con il secondo motivo ha contestato la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di comparazione. Il testo non indica la pena irrogata né ulteriori dettagli fattuali del tentativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non specifico perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata; inoltre, la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la desistenza volontaria, poiché la decisione di interrompere l’azione criminosa era stata determinata dall’intervento del portiere e delle forze dell’ordine. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudizio di comparazione tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non è arbitrario o illogico ed è adeguatamente motivato; la motivazione che considera l’equivalenza idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena è sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione
Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con le ragioni argomentate della decisione impugnata.
avendo escluso la desistenza volontaria in quanto la scelta dell'imputato di non proseguire l'azione criminosa è stata determinata dall'intervento del portiere e delle forze dell'ordine
Nel caso deciso non è stata riconosciuta la desistenza volontaria perché l’interruzione dell’azione criminosa è stata determinata dall’intervento di terzi e delle forze dell’ordine.
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto
La scelta di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica oppure priva di motivazione sufficiente; è sufficiente motivare l’equivalenza come soluzione adeguata alla pena concreta.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso è generico quando non sviluppa una critica correlata alle ragioni della decisione impugnata; la riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi, senza confrontarsi con tali ragioni, comporta l’inammissibilità.
- La desistenza volontaria non è configurabile quando l’interruzione dell’azione criminosa dipende dall’intervento di terzi o delle forze dell’ordine, anziché da una scelta volontaria dell’agente.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non viziato da arbitrio o illogicità; per giustificare l’equivalenza può bastare il richiamo alla sua idoneità ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.
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