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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28360/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una debitrice aveva proposto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro un’intimazione di pagamento notificata da una società che, secondo la sua prospettazione, era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta da tempo; deduceva la nullità del precetto per irregolare spedizione del titolo esecutivo in forma esecutiva a favore di un soggetto non più esistente, con conseguente difetto di legittimazione processuale e sostanziale e invalidità della procura. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; in appello, dopo la dichiarazione di cancellazione della società e l’ordinanza di interruzione del processo, l’appellante aveva riassunto il giudizio nei confronti degli ex soci. La Corte d’appello aveva però dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine decorresse da un momento anteriore, coincidente con la pubblicazione di una precedente sentenza di cassazione che aveva cassato senza rinvio il titolo esecutivo, e non dalla dichiarazione dell’evento in udienza. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati: 1) violazione degli artt. 300 e 307 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato l’interruzione del processo in relazione a una parte estinta ab origine; 2) violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. per avere dichiarato interruzione/estinzione in assenza di un evento interruttivo sopravvenuto all’instaurazione del giudizio; 3) violazione degli artt. 299, 300 e 303 c.p.c. per avere individuato il dies a quo della riassunzione in base alla mera conoscenza aliunde dell’evento, anziché nella dichiarazione dell’evento da parte del procuratore della parte colpita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, osservando che il processo traeva origine da un precetto intimato da un soggetto già estinto, circostanza nota e dedotta sin dall’inizio dell’opposizione. Ha quindi affermato che l’interruzione può operare solo per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio e non per una situazione preesistente; inoltre, ha ribadito che, ai fini del termine per la riassunzione ex art. 303 c.p.c., il dies a quo non può essere individuato sulla base della sola conoscenza aliunde dell’evento, ma richiede la dichiarazione dell’evento da parte del procuratore della parte interessata. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando la cessazione della materia del contendere, poiché il titolo esecutivo minacciato era stato definitivamente caducato da una precedente pronuncia di cassazione senza rinvio. Ha inoltre regolato le spese ponendole, per il merito, a carico virtuale dei controricorrenti e, per la legittimità, a loro carico effettivo.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione al precetto proposta prima dell’inizio dell’esecuzione.

  • art. 299 c.p.c.

    l’interruzione presuppone un evento processualmente rilevante sopravvenuto nel corso del giudizio, non un fatto preesistente all’instaurazione della causa.

  • art. 300 c.p.c.

    la dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore della parte colpita assume rilievo decisivo per la decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 303 c.p.c.

    il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, non dalla mera conoscenza aliunde del fatto.

  • art. 307 c.p.c.

    invocato per censurare la declaratoria di estinzione per tardiva riassunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di legittimità per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di nullità processuale/error in procedendo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L’interruzione del processo può essere dichiarata solo in presenza di un evento sopravvenuto idoneo a incidere sulla capacità processuale o sulla rappresentanza della parte; non può invece essere utilizzata per sanare o prendere atto di una situazione già esistente prima dell’instaurazione del giudizio.
  • Se il processo riguarda un atto introdotto da o contro un soggetto già estinto, la controversia va affrontata in relazione alla reale esistenza della parte e non tramite meccanismi di interruzione fondati su eventi anteriori.
  • Ai fini della riassunzione del processo interrotto, il termine decorre dalla dichiarazione dell’evento interruttivo resa dal procuratore della parte colpita, e non dalla mera conoscenza del fatto acquisita aliunde dalla controparte.
  • Quando il titolo esecutivo presupposto dell’opposizione viene definitivamente caducato nel corso del giudizio di legittimità, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando la cessazione della materia del contendere, senza rinvio.
  • In presenza di una pretesa esecutiva intimata da un soggetto già estinto e conoscibile come tale, la soccombenza virtuale può rilevare nella regolazione delle spese del merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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