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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13305/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti delle imputate del reato di furto di energia elettrica aggravato (art. 625 n.7 c.p., riferito alla destinazione a pubblico servizio). Il ricorso lamentava che il giudice aveva illegittimamente ritenuto tardiva la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2024 ai sensi dell'art. 517 c.p.p., contestazione volta a far valere l'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Procuratore sosteneva inoltre che la destinazione a pubblico servizio era comunque desumibile dall'imputazione originaria.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha motivato che l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) non può ritenersi validamente contestata in fatto se non è espressamente indicata nell'imputazione, perché si tratta di una circostanza 'valutativa' che richiede un accertamento giuridico sulla natura e destinazione del bene. Ha aggiunto che la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è tardiva se il pubblico ministero ha avuto la possibilità di formularla in precedenti udienze successive all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (qui a partire dal 28 giugno 2023); essendo tale possibilità esistita, il giudice ha correttamente escluso la procedibilità d'ufficio e dichiarato il difetto di querela. Pertanto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 85

    art. 85 d.lgs. n.150 del 2022

    Fissa il termine concesso alla persona offesa per proporre querela dopo le modifiche alla procedibilità di taluni reati; il giudice ha ritenuto che, se il pubblico ministero ha avuto precedenti udienze successive all'entrata in vigore, la contestazione suppletiva non possa essere considerata tempestiva se proposta solo dopo lo spirare di tale termine.

  • codice di procedura penale, art. 517

    Consente la contestazione suppletiva in udienza; tuttavia la sua legittimità è condizionata alla tempestività rispetto alle possibilità processuali del pubblico ministero e non può sanare la mancanza di un'esplicita indicazione di circostanze aggravanti nell'imputazione quando tali circostanze sono di natura valutativa.

  • codice penale, art. 625, comma 1, n.7

    art. 625, comma primo, n.7 c.p.

    L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio è di natura valutativa e richiede che la destinazione a pubblico servizio sia espressamente indicata nell'imputazione; non può essere trattata come semplice circostanza di fatto implicitamente desumibile.

  • codice penale, art. 624

    art. 624 c.p. (furto) e relative modifiche operate dal d.lgs. n.150/2022

    Le modifiche al regime di procedibilità del furto introdotte dal d.lgs. n.150/2022 impattano sui termini e sulle condizioni per la proposizione della querela e sull'opportunità di contestare aggravanti che incidono sulla procedibilità d'ufficio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, Mascali)

    Sez. 5, n. 3341 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878

    Conferma che l'aggravante per destinazione a pubblico servizio ha natura valutativa e non può essere ritenuta validamente contestata se non esplicitamente contenuta nell'imputazione.

Massime di principio

  • L'aggravante 'beni destinati a pubblico servizio' richiede un'espressa indicazione nell'imputazione: non può essere dedotta implicitamente quando la sua configurazione comporta una valutazione giuridica sulla natura del bene.
  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è possibile ma può essere considerata tardiva se il pubblico ministero ha avuto udienze precedenti, successive all'entrata in vigore della norma che ha modificato la procedibilità, nelle quali avrebbe potuto esercitare tempestivamente la contestazione.
  • Quando un'aggravante modifica la procedibilità (da querela a procedibilità d'ufficio), il suo inserimento tardivo nel processo non salva automaticamente la procedibilità se non è rispettata la tempestività e la correttezza formale dell'imputazione.
  • Per evitare che un reato venga dichiarato non procedibile per difetto di querela, il pubblico ministero deve formulare chiaramente e tempestivamente, già nell'imputazione o nelle prime udienze successive all'entrata in vigore di norme rilevanti, le circostanze aggravanti che incidono sulla procedibilità.
  • In casi analoghi occorre distinguere le circostanze meramente fattuali (che possono essere integrate con maggior facilità) dalle circostanze valutative o giuridiche (che richiedono formulazioni esplicite nell'imputazione).

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