Cassazione Penale, Sentenza n. 48776/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la validità del processo svolto in sua assenza e la conferma in appello, per violazione degli artt. 420 bis e 604, comma 5 bis, c.p.p. (nella formulazione previgente alla riforma d.lgs. n.150/2022). Si deduceva che l'imputato non era mai stato effettivamente informato della celebrazione del processo: le notifiche erano state eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio perché Esposito risultò irreperibile all'indirizzo eletto; l'elezione di domicilio era avvenuta in una fase iniziale delle indagini e senza che il nome fosse ancora iscritto nel registro delle notizie di reato; il difensore non aveva potuto instaurare rapporti con l'imputato né informarlo delle udienze. La difesa ha sostenuto che la sola elezione di domicilio (anche presso il difensore d'ufficio) non è sufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo e che la Corte territoriale non ha svolto la necessaria verifica concreta, anzi ha impropriamente attribuito al difensore l'onere di "attestare" i contatti con l'assistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite Innaro e Ismail) e i principi della Corte EDU e della direttiva UE 2016/343: per procedere in assenza è necessaria l'effettiva conoscenza, valutata concretamente; gli indici previsti dall'art. 420 bis c.p.p. sono meri indici che devono essere verificati nel caso concreto e la presunzione di sottrazione volontaria è relativa. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'appello che ha attribuito valore decisivo all'elezione di domicilio e al comportamento processuale del difensore (richieste di rinvio, produzione di una sentenza), ritenendola illogica e incompatibile con l'onere del giudice di accertare d'ufficio la regolarità della procedura in caso di assenza. Consegue l'annullamento con rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo esame (ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.).
Norme richiamate
La norma contiene indici di conoscenza e la presunzione di sottrazione volontaria ma la loro idoneità va valutata concretamente; il giudice deve verificare d'ufficio l'effettiva conoscenza e revocare l'ordinanza di assenza se il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso.
Riguarda l'esecuzione di notifiche presso il difensore se l'imputato risulta irreperibile; la Corte sottolinea che la notifica presso il difensore non vale automaticamente come prova di effettiva conoscenza.
Regola la deduzione in appello della nullità della sentenza per procedere in assenza fuori dai casi consentiti; il giudice di appello deve dichiarare la nullità se la procedura in primo grado è stata viziata.
art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata per l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate dalla Cassazione.
Prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia inefficace senza l'assenso del difensore domiciliatario: indicazione del legislatore di limitare elezioni di domicilio 'disattente'.
Richiamato nella cornice interpretativa sulla nozione di "effettiva conoscenza" del procedimento, che deve essere valutata concretamente.
Norma collegata al rimedio che avrebbe consentito all'imputato di essere rimesso nei termini per chiedere riti alternativi qualora la nullità fosse stata dichiarata dall'appello.
art. 178 lett. c), art. 179, art. 180 c.p.p.
Classificazione delle nullità: la mancata procedibilità in presenza dell'imputato è nullità di regime intermedio (art.178 c.), soggetta alle regole di rilevazione ed esperibilità (art.180).
Direttiva 2016/343/UE
Stabilisce il principio che il processo in assenza è ammissibile solo se l'imputato è stato informato in tempo utile della data e delle conseguenze della mancata comparizione; rafforza l'obbligo di informazione personale o ufficiale della data e del luogo del processo.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giurisprudenza Corte EDU, es. Sejdovic)
Principio che richiede la valutazione concreta dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato per conformità all'art. 6 CEDU; la semplice notifica formale non sempre è sufficiente.
Codice Deontologico Forense, art. 13
Richiama l'obbligo di segreto professionale: il difensore non è tenuto ad "attestare" pubblicamente i contatti con il cliente; ciò non può essere posto come onere sostitutivo del giudice.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio, anche presso il difensore d'ufficio o la notifica effettuata presso quest'ultimo (art.161, comma 4), non prova di per sé l'effettiva conoscenza del processo: è necessario un accertamento concreto.
- Gli indici elencati dall'art.420 bis c.p.p. sono strumenti indiziari, non prove automatiche; la presunzione di sottrazione volontaria è relativa e può essere superata.
- Il giudice ha l'onere d'ufficio di verificare la regolarità della procedura in caso di assenza e di revocare l'ordinanza dichiarativa di assenza quando risulti che si sarebbe dovuto sospendere il procedimento (art.420 bis, comma 5).
- Non è corretto trasferire sul difensore l'onere di "attestare" i contatti col cliente: il rispetto del segreto professionale impedisce di richiedere una simile "prova" e spetta al giudice valutare gli elementi degli atti.
- La conoscenza successiva del processo (es. partecipazione o deduzioni in grado di appello) non sana automaticamente l'illegittimità di un processo celebrato in assenza se in primo grado mancava l'effettiva informazione.
- In situazioni simili è opportuno documentare con cura ogni elemento che dimostri l'effettivo rapporto difensore-assistito (contatti, procure, comunicazioni) e, se possibile, ottenere notifiche personali o prove certe della comunicazione dell'udienza.
- Se in primo grado è stata proceduta in assenza senza adeguata verifica, l'appello deve essere utilizzato per dedurre la nullità ex art.604 c.p.p.; ove accolta, la sentenza dovrà essere annullata e gli atti rimessi per nuovo giudizio.
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