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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48776/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la validità del processo svolto in sua assenza e la conferma in appello, per violazione degli artt. 420 bis e 604, comma 5 bis, c.p.p. (nella formulazione previgente alla riforma d.lgs. n.150/2022). Si deduceva che l'imputato non era mai stato effettivamente informato della celebrazione del processo: le notifiche erano state eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio perché Esposito risultò irreperibile all'indirizzo eletto; l'elezione di domicilio era avvenuta in una fase iniziale delle indagini e senza che il nome fosse ancora iscritto nel registro delle notizie di reato; il difensore non aveva potuto instaurare rapporti con l'imputato né informarlo delle udienze. La difesa ha sostenuto che la sola elezione di domicilio (anche presso il difensore d'ufficio) non è sufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo e che la Corte territoriale non ha svolto la necessaria verifica concreta, anzi ha impropriamente attribuito al difensore l'onere di "attestare" i contatti con l'assistito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite Innaro e Ismail) e i principi della Corte EDU e della direttiva UE 2016/343: per procedere in assenza è necessaria l'effettiva conoscenza, valutata concretamente; gli indici previsti dall'art. 420 bis c.p.p. sono meri indici che devono essere verificati nel caso concreto e la presunzione di sottrazione volontaria è relativa. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'appello che ha attribuito valore decisivo all'elezione di domicilio e al comportamento processuale del difensore (richieste di rinvio, produzione di una sentenza), ritenendola illogica e incompatibile con l'onere del giudice di accertare d'ufficio la regolarità della procedura in caso di assenza. Consegue l'annullamento con rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo esame (ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 420 bis c.p.p.

    La norma contiene indici di conoscenza e la presunzione di sottrazione volontaria ma la loro idoneità va valutata concretamente; il giudice deve verificare d'ufficio l'effettiva conoscenza e revocare l'ordinanza di assenza se il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Riguarda l'esecuzione di notifiche presso il difensore se l'imputato risulta irreperibile; la Corte sottolinea che la notifica presso il difensore non vale automaticamente come prova di effettiva conoscenza.

  • art. 604, comma 5 bis c.p.p.

    Regola la deduzione in appello della nullità della sentenza per procedere in assenza fuori dai casi consentiti; il giudice di appello deve dichiarare la nullità se la procedura in primo grado è stata viziata.

  • art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata per l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate dalla Cassazione.

  • art. 162, comma 4-bis c.p.p.

    Prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia inefficace senza l'assenso del difensore domiciliatario: indicazione del legislatore di limitare elezioni di domicilio 'disattente'.

  • art. 175, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nella cornice interpretativa sulla nozione di "effettiva conoscenza" del procedimento, che deve essere valutata concretamente.

  • art. 489, comma 2 c.p.p.

    Norma collegata al rimedio che avrebbe consentito all'imputato di essere rimesso nei termini per chiedere riti alternativi qualora la nullità fosse stata dichiarata dall'appello.

  • art. 178 lett. c), art. 179, art. 180 c.p.p.

    Classificazione delle nullità: la mancata procedibilità in presenza dell'imputato è nullità di regime intermedio (art.178 c.), soggetta alle regole di rilevazione ed esperibilità (art.180).

  • Direttiva 2016/343/UE

    Stabilisce il principio che il processo in assenza è ammissibile solo se l'imputato è stato informato in tempo utile della data e delle conseguenze della mancata comparizione; rafforza l'obbligo di informazione personale o ufficiale della data e del luogo del processo.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giurisprudenza Corte EDU, es. Sejdovic)

    Principio che richiede la valutazione concreta dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato per conformità all'art. 6 CEDU; la semplice notifica formale non sempre è sufficiente.

  • Codice Deontologico Forense, art. 13

    Richiama l'obbligo di segreto professionale: il difensore non è tenuto ad "attestare" pubblicamente i contatti con il cliente; ciò non può essere posto come onere sostitutivo del giudice.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio, anche presso il difensore d'ufficio o la notifica effettuata presso quest'ultimo (art.161, comma 4), non prova di per sé l'effettiva conoscenza del processo: è necessario un accertamento concreto.
  • Gli indici elencati dall'art.420 bis c.p.p. sono strumenti indiziari, non prove automatiche; la presunzione di sottrazione volontaria è relativa e può essere superata.
  • Il giudice ha l'onere d'ufficio di verificare la regolarità della procedura in caso di assenza e di revocare l'ordinanza dichiarativa di assenza quando risulti che si sarebbe dovuto sospendere il procedimento (art.420 bis, comma 5).
  • Non è corretto trasferire sul difensore l'onere di "attestare" i contatti col cliente: il rispetto del segreto professionale impedisce di richiedere una simile "prova" e spetta al giudice valutare gli elementi degli atti.
  • La conoscenza successiva del processo (es. partecipazione o deduzioni in grado di appello) non sana automaticamente l'illegittimità di un processo celebrato in assenza se in primo grado mancava l'effettiva informazione.
  • In situazioni simili è opportuno documentare con cura ogni elemento che dimostri l'effettivo rapporto difensore-assistito (contatti, procure, comunicazioni) e, se possibile, ottenere notifiche personali o prove certe della comunicazione dell'udienza.
  • Se in primo grado è stata proceduta in assenza senza adeguata verifica, l'appello deve essere utilizzato per dedurre la nullità ex art.604 c.p.p.; ove accolta, la sentenza dovrà essere annullata e gli atti rimessi per nuovo giudizio.

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