Cassazione Civile, Ordinanza n. 34157/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (possessori)
La controversia
La controversia riguardava una fascia di terreno di circa 1200 mq sita in Scordia, posta al confine tra due proprietà. In primo grado i ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione del terreno; la società resistente aveva contrapposto la propria titolarità del bene e, in sostanza, la richiesta di rilascio. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, respinto la domanda di usucapione, ordinato il rilascio del fondo in favore della società e dichiarato assorbita la domanda di rivendica. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 948, 2697, 2729, 1158, 1140, 1141 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato indebitamente una perizia stragiudiziale e CTU svolte in altro procedimento per affermare la proprietà della società, senza considerare che tali atti non potevano supplire alla prova della titolarità e che comunque non emergevano indizi chiari e concordanti dell'assenza di recinzione; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 922, 1158 e 2967 c.c., affermando che la mera eccezione di usucapione non attenuava l'onere probatorio gravante sulla società che aveva chiesto il rilascio in base al solo decreto di aggiudicazione, e che la Corte d'appello aveva omesso di verificare il titolo di acquisto e l'effettiva appartenenza del bene alla resistente. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le perizie e le CTU erano state usate non per provare la proprietà della società, ma per escludere un possesso esclusivo e continuo dei ricorrenti, e ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che, una volta respinta l'usucapione, il giudice di merito non poteva sottrarsi all'accertamento dell'appartenenza del bene in capo all'attrice/rivendicante secondo le regole generali dell'azione di rivendica. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito, dopo aver respinto la domanda di usucapione, non poteva ordinare il rilascio del terreno in favore della società senza accertarne previamente la titolarità secondo le regole dell'azione di rivendicazione. Le prove richiamate dalla Corte territoriale potevano semmai incidere sulla dimostrazione del possesso utile all'usucapione, ma non sostituivano l'accertamento del titolo di proprietà richiesto per il rilascio.
Norme richiamate
nell'azione di rivendicazione il giudice deve verificare l'appartenenza del bene all'attore; l'eccezione di usucapione del convenuto può incidere sull'intensità dell'onere probatorio, ma non elimina l'esigenza di accertare il titolo di acquisto del rivendicante.
resta fermo il riparto dell'onere della prova; non può essere presunto il diritto al rilascio senza adeguata dimostrazione della proprietà.
le prove indirette sono richiamabili solo nei limiti propri delle presunzioni e degli indizi, non per sostituire la verifica del titolo proprietario quando sia in discussione la rivendica.
è la norma di riferimento per l'usucapione; nel caso concreto il suo mancato accertamento ha impedito ai ricorrenti di consolidare il possesso invocato.
il possesso deve essere valutato in concreto; le risultanze istruttorie sono state utilizzate per escludere un possesso esclusivo dei ricorrenti.
il possesso si presume solo nei limiti di legge e va provato quando sia contestato come esclusivo.
non è consentito pronunciarsi oltre o al di fuori del tema decisorio; la sentenza impugnata è stata censurata anche per aver disposto il rilascio senza adeguato accertamento del diritto sostanziale.
richiamato come norma sulla proprietà per sostenere che l'appartenenza del bene doveva essere effettivamente verificata prima di ordinarne il rilascio.
richiamato dal ricorso come norma sull'onere della prova, ma il testo sembra riferirsi all'art. 2697 c.c.; la Corte ha comunque ribadito la necessità di provare la titolarità del bene.
rilievi fotografici e riproduzioni meccaniche dello stato dei luoghi possono avere valenza probatoria se idoneamente considerate dal giudice.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, la mera eccezione o domanda di usucapione proposta dal convenuto non esonera il giudice dal verificare la proprietà in capo all'attore/rivendicante prima di ordinare il rilascio del bene.
- Se la domanda di usucapione è respinta, il giudice non può limitarsi a considerare assorbita la rivendica o il rilascio: deve comunque accertare il titolo di acquisto e l'appartenenza del bene sulla base delle regole ordinarie dell'onere probatorio.
- Le perizie stragiudiziali e le CTU rese in altro processo possono essere utilizzate come elementi indiziari o di conferma dello stato dei luoghi, ma non valgono automaticamente come prova piena della proprietà della parte che le produce.
- Le risultanze documentali e fotografiche sullo stato dei luoghi possono essere utilizzate per verificare l'esistenza di un possesso esclusivo, continuo e inequivoco rilevante ai fini dell'usucapione.
- L'eccezione di usucapione, secondo l'orientamento richiamato, può incidere sull'intensità della prova richiesta al rivendicante, ma non elimina l'onere di provare il proprio titolo e l'appartenenza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore al dedotto inizio del possesso del convenuto.
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