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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23500/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari con dispositivi di controllo elettrico disposta dal Tribunale di Potenza, per le seguenti censure: a) insufficiente motivazione e inosservanza dell'art. 416-bis c.p. rispetto alla gravità indiziaria e all'attualità dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso; b) mancanza di prova del contributo causale dell'imputato al sodalizio (la mera vicinanza affettiva non sarebbe sufficiente); c) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il Tribunale avrebbe ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari senza impugnazione del PM; d) carenza motivazionale ex art. 274 c.p.p. sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga o inquinamento probatorio), con rilievo che atti quali consegne di denaro e vestiario non proverebbero il periculum libertatis e la motivazione sul pericolo di inquinamento sarebbe generica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto fondato il primo motivo (carenza di motivazione sulla gravità indiziaria) perché il Tribunale del riesame si era limitato a riprodurre integralmente l'ordinanza originaria e le risultanze investigative senza rispondere alle censure difensive. Per tale vizio di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio di riesame, ordinando che il giudice delimiti e motivi specificamente il proprio convincimento secondo i principi di diritto indicati. Le ulteriori censure non sono state esaminate in quanto assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è invocata in relazione all'accusa di associazione mafiosa; la Corte richiede che, nel sindacato cautelare, sia chiaramente motivata la gravità indiziaria, con specifica disamina degli elementi che dimostrano l'intraneità e il contributo causale dell'imputato al sodalizio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la Corte censura la genericità della motivazione sul pericolo di inquinamento e sull'esistenza del periculum libertatis.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio di riesame: il rimando è disposto al Tribunale di Potenza, competente ai sensi della disposizione.

  • divieto di reformatio in peius (principio)

    Richiamato dalla difesa come motivo di doglianza: la Corte segnala la censura ma non la decide, avendo risolto il ricorso sul vizio di motivazione; il principio implica che il giudice non possa aggravare la posizione dell'imputato in sede di riesame senza intervento dell'altra parte.

Massime di principio

  • In sede di riesame delle misure cautelari il giudice deve rispondere puntualmente e specificamente alle deduzioni difensive; la mera riproduzione dell'ordinanza originaria e degli atti investigativi senza confutazione esplicita costituisce vizio di motivazione.
  • Per contestare l'applicazione dell'art. 416-bis è necessario indicare e motivare elementi concreti che dimostrino l'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso e il suo contributo causale all'attività dell'associazione; rapporti di mera amicizia o contatti occasionali, se non supportati da fatti concreti, possono essere insufficienti.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) vanno motivate con riferimento a comportamenti o fatti specifici e attuali; affermazioni generiche o deduzioni non ancorate a elementi concreti possono essere annullate per carenza motivazionale.
  • Se il giudice del riesame non fornisce motivazione adeguata, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio; in fase di rinvio il giudice dovrà conformarsi ai principi di motivazione indicati dalla Corte.
  • Il divieto di reformatio in peius opera come principio di garanzia: il giudice non dovrebbe aggravare la posizione cautelare dell'interessato senza che ciò derivi da una contestazione o iniziativa della controparte (salvo specifiche eccezioni previste dalla legge).

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