Cassazione Penale, Ordinanza n. 35555/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 17 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 30 maggio 2024 alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorso contestava la valutazione delle prove, in particolare l’attendibilità di alcuni testimoni e l’apprezzamento delle dichiarazioni di altri, sollecitando una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha rilevato che le censure chiedevano una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il controllo di legittimità riguarda la verifica dell’esposizione dei fatti probatori, dei criteri adottati per valutarne la rilevanza giuridica e della coerenza logica della motivazione, senza consentire di rivalutare le scelte del giudice di merito sulla rilevanza e sull’attendibilità delle prove, salvo che risultino apodittiche o illogiche. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata non presentava manifeste illogicità o contraddizioni e ricostruiva plausibilmente i fatti sulla base delle testimonianze acquisite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
di condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975
La disposizione è indicata come norma incriminatrice del reato per il quale l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della rilevanza o dell’attendibilità delle fonti di prova né sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito una ricostruzione alternativa.
- Il sindacato sulla motivazione in materia di prova verifica che siano esposti i fatti probatori e i criteri utilizzati per valutarne la rilevanza giuridica, nonché la congruità logica del ragionamento rispetto alle conclusioni; la rivalutazione delle scelte di merito resta esclusa, salvo che esse siano apodittiche o illogiche.
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