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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35695/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione, con ruolo direttivo, all'associazione mafiosa indicata come "gruppo Emmanuello" e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), nonché per due episodi di detenzione di marijuana. I difensori hanno dedotto: (i) inutilizzabilità di registrazioni effettuate di nascosto presso il domicilio dell'indagato dall'interlocutore ("Campo") e di conversazioni captate tramite dispositivo installato su autovettura ma poi svoltesi, secondo la difesa, all'interno dell'abitazione; (ii) insufficiente gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione mafiosa, basata principalmente su affermazioni autodefinite e non corroborate da elementi eterogenei; (iii) insufficiente gravità indiziaria per l'associazione in materia di stupefacenti per mancanza di elementi che attestino una stabile "affectio societatis" oltre alle singole attività delittuose; (iv) vizi nella motivazione delle esigenze cautelari, anche per il lungo arco temporale dei fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure sull'inutilizzabilità delle registrazioni domestiche e della captazione tramite dispositivo sull'autovettura, confermando che la registrazione da parte di un partecipante è utilizzabile e che il dato rilevante è la captazione tramite dispositivo autorizzato posto in luogo non abitativo (autovettura). Ha invece accolto i rilievi relativi alla gravità indiziaria sia per l'associazione mafiosa sia per l'associazione in materia di stupefacenti, ritenendo che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato la valutazione probatoria: in particolare ha osservato che le affermazioni del ricorrente possono essere mere millanterie non corroborate da elementi eterogenei e che, quanto all'art. 74, non emergono dati sufficienti a provare una struttura organizzata stabile e una "affectio societatis" con almeno tre partecipanti. Per tali capi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Caltanissetta per supplemento di motivazione; le doglianze sulle esigenze cautelari non sono state trattate in questa sede perché rese superflue dalla necessità del nuovo giudizio sulla gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiede una struttura organizzata, stabile e la "affectio societatis" (connotata da cointeressenza e continuità) per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso non risultano prove sufficienti di una compagine di almeno tre persone e di una stabile organizzazione.

  • Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (n. 36958/2021)

    Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021

    Principio che la partecipazione a un'associazione mafiosa richiede elementi di concreta attivazione a favore della consorteria e riconoscibilità da parte di altri affiliati; mere affermazioni o millanterie del singolo non sono sufficienti a dimostrare la partecipazione mafiosa.

  • Sentenza Sezioni Unite "Prisco" (n. 26795/2006)

    Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006

    Tratta di riprese audiovisive di comportamenti non comunicativi all'interno di luoghi di privata dimora; la Corte ha ritenuto che quel precedente non fosse pertinente alla fattispecie delle registrazioni effettuate da un partecipante al colloquio.

  • Sentenza Sezioni Unite "Torcasio" (n. 36747/2003)

    Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003

    Affermata utilizzabilità delle registrazioni effettuate da uno dei partecipanti al colloquio, con esclusione dell'applicazione della disciplina delle intercettazioni quando la captazione proviene da un soggetto partecipante.

Massime di principio

  • Le registrazioni effettuate da uno dei partecipanti al colloquio sono, di regola, utilizzabili: la difesa che ne contesti l'utilizzabilità ha l'onere di dimostrare il vizio procedurale o l'intervento della polizia giudiziaria.
  • La circostanza che una conversazione sia captata tramite dispositivo installato su un'autovettura autorizzato rende in linea di principio utilizzabile la captazione anche se i difensori ipotizzano che il dialogo sia avvenuto in ambiente domestico; l'onere di prova spetta a chi allega l'illegittimità.
  • Per la configurabilità dell'associazione mafiosa non bastano autoattribuzioni di rango o vantate "carature" criminali: è necessaria evidenza eterogenea, dinamica e concreta dell'azione a favore del sodalizio e il riconoscimento da parte di altri affiliati.
  • Per l'associazione in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorrono elementi che dimostrino la stabile collaborazione e l'affectio societatis tra più soggetti; la mera partecipazione a singoli affari o la gestione occasionale di serre non è automaticamente sufficiente.
  • Quando il giudice del riesame si limita a recepire in modo acritico la richiesta del pubblico ministero o l'ordinanza cautelare originaria, la cassazione può annullare e rinviare per un supplemento di motivazione specifico sui profili di gravità indiziaria.
  • Le doglianze sulle esigenze cautelari possono diventare irrilevanti se sussistono profili preliminari di insufficiente gravità indiziaria che richiedono un nuovo esame motivato.
  • In difesa, è efficace evidenziare l'assenza di conferme eterogenee (collaboratori, precedenti coerenti, riscontri materiali) alle presunte affermazioni di militanza e distinguere chiaramente le condotte relative a reati diversi per evitare pericolosi "bis" probatori o conteggi cumulativi non giustificati.

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