Cassazione Penale, Ordinanza n. 25057/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato tributario relativo all'annualità 2014 e aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati tributari residui relativi alle annualità 2015-2017. Il ricorso articolava due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, per l'eccessività del trattamento sanzionatorio e per l'aumento di pena applicato per la continuazione ex art. 81 c.p. La Corte ha ritenuto le censure in gran parte riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, prive di specifica critica, e comunque manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, immune da vizi logico-giuridici e aveva già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, valorizzando l'importo delle fatture false, l'entità della conseguente evasione fiscale, i precedenti penali e un aumento minimo per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito è quindi rimasta ferma quanto alla declaratoria di prescrizione per l'annualità 2014 e alla condanna con pena rideterminata per le annualità 2015-2017.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
disposizione incriminatrice richiamata per i reati tributari oggetto di condanna; una annualità è stata dichiarata estinta per prescrizione, le altre sono rimaste oggetto di condanna
norma sulla continuazione applicata con aumento di pena, ritenuto minimo dalla Corte di merito e non censurabile in cassazione nei termini proposti
parametri utilizzati per la commisurazione della pena, valorizzando l'entità del fatto, l'importo delle fatture false, l'evasione fiscale e i precedenti penali
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con colpa
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se il ricorso non contiene una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione effettivi o per violazione di legge, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'eccessività della sanzione quando il giudice di merito abbia applicato i criteri legali di commisurazione.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è congrua quando il giudice valorizza elementi oggettivi del fatto, come l'entità economica della frode e dell'evasione, nonché i profili soggettivi dell'imputato, come i precedenti penali.
- L'aumento di pena per la continuazione è censurabile solo se illogico o illegittimo; un aumento contenuto e motivato, ancorato ai parametri di legge, non integra vizio denunciabile in cassazione.
- Il ricorso inammissibile per cause imputabili al ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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