Cassazione Civile, Sentenza n. 18194/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d’acqua verificatesi nel 2007 nell’appartamento di una condomina, ritenute provenienti dall’unità soprastante. La danneggiata agì per il risarcimento contro la proprietaria dell’alloggio superiore; la convenuta chiamò in causa il condominio, che a sua volta chiamò l’assicurazione. Nel corso del giudizio la causa proseguì contro gli eredi della convenuta. Il tribunale accolse la domanda risarcitoria e la decisione fu confermata in appello. In cassazione l’erede ricorrente articolò sette motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi che avrebbero escluso la responsabilità, con contestazione delle risultanze testimoniali e della c.t.u.; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla pretesa contraddizione temporale tra inizio delle infiltrazioni e lavori di ristrutturazione; 3) omessa pronuncia sulle critiche alla c.t.u. e sulla quantificazione del danno; 4) omesso esame della sproporzione del danno e dell’aggravamento ex art. 1227 c.c. per ritardata denuncia; 5) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione; 6) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per asserito errato riparto dell’onere della prova e mancato espletamento di una prova testimoniale; 7) motivazione apparente della sentenza d’appello. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui il ricorrente mirava, sotto la veste del vizio di motivazione o di omessa pronuncia, a una diversa valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni del c.t.u.; ha escluso l’omissione di pronuncia osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato e risolto le questioni sollevate; ha ritenuto corretta la valutazione della prova tecnica e testimoniale, nonché il riparto dell’onere probatorio, affermando che la danneggiata aveva provato il nesso causale e che spettava alla parte convenuta dimostrare il caso fortuito o una causa diversa del danno. Ha anche escluso la sussistenza di soccombenza reciproca quanto alle spese, perché la domanda risarcitoria era stata accolta nell’an, e ha respinto la doglianza sulla motivazione apparente, giudicando la sentenza d’appello pienamente intellegibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato, senza applicare la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi
In cassazione è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una diversa valutazione delle prove o del merito istruttorio.
La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso la questione, anche implicitamente, ricostruendo i fatti e le ragioni della decisione.
Le dichiarazioni acquisite dal consulente tecnico su fatti secondari sono liberamente valutabili dal giudice e non vincolano la decisione.
Il richiamo alla liquidazione equitativa è stato escluso, perché il c.t.u. ha svolto una valutazione tecnico-estimativa di opere di modesta entità, poi recepita dal giudice di merito.
L’eccezione di aggravamento del danno richiede specifica deduzione e tempestiva allegazione nei gradi di merito.
La mera liquidazione del danno in misura inferiore a quella richiesta non integra soccombenza reciproca; se la domanda è accolta nell’an, le spese seguono la soccombenza della parte totalmente soccombente.
In una controversia da infiltrazioni, la parte attrice assolve all’onere probatorio dimostrando la provenienza del danno; incombe sulla parte convenuta provare il caso fortuito o la diversa causa dell’evento.
La doglianza sull’erronea valutazione del materiale probatorio non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti ai fini della valutazione probatoria, purché nel rispetto del libero convincimento.
La mancata tempestiva deduzione della nullità relativa agli atti istruttori determina sanatoria per acquiescenza.
La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi; non basta che la sentenza aderisca criticamente alle conclusioni di c.t.u. e alle difese di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la preferenza per una ricostruzione alternativa.
- La nullità per omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque preso posizione sulla questione, anche scegliendo una delle possibili ricostruzioni fattuali e confutando implicitamente le doglianze.
- La motivazione per relationem o l’adesione critica alla c.t.u. non integra motivazione apparente quando consenta di comprendere il percorso logico decisorio e il giudice abbia esaminato le critiche delle parti.
- Nelle controversie da infiltrazioni, l’attore deve provare l’esistenza del danno e il nesso causale con la cosa o l’impianto indicato; spetta poi al convenuto dimostrare il caso fortuito o una diversa causa liberatoria.
- La mancata tempestiva deduzione di una nullità relativa dell’istruzione probatoria determina sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c.
- La sola liquidazione del risarcimento in misura inferiore a quella domandata non comporta soccombenza reciproca se la pretesa è stata accolta nel suo an.
- L’eccezione di concorso colposo o aggravamento del danno deve essere specificamente allegata e provata nei gradi di merito.
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