Cassazione Penale, Sentenza n. 18349/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva sostenendo, con cinque motivi: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'amministratrice fallita al curatore sarebbe illegittima e avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile; 2) omissione della rinnovazione istruttoria in appello con escussione del teste bancario Rosario Noto, la cui prova sarebbe stata decisiva rispetto al finanziamento Unicredit; 3) vizio di motivazione e erronea ricostruzione dei fatti con riferimento alle singole operazioni (in particolare i pagamenti verso Bitumedil, Calcestruzzi e Elettrosud) e mancanza del requisito soggettivo (dolo) dell'extraneus; 4) errata esclusione dei vantaggi compensativi infragruppo che avrebbero giustificato o compensato i trasferimenti; 5) errato rigetto delle circostanze attenuanti generiche, essendo le condotte orientate al tentativo di risanamento del gruppo e non a una preordinata distrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi di impugnazione: 1) ha affermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore e trasfuse nella relazione ex art. 33 legge fallimentare, non soggette alla disciplina di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 comma 2 c.p.p.; 2) ha confermato che la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e non necessaria nel caso concreto, anche in presenza di ampia documentazione sull'operazione con Unicredit; 3) ha valutato congrua la ricostruzione dei giudici di merito circa la natura distrattiva delle operazioni e la sussistenza del dolo dell'extraneus, valorizzando partecipazione finanziaria e negoziale del Durante; 4) ha escluso l'applicabilità dei vantaggi compensativi in assenza di prova di un saldo finale positivo e concreto a favore della fallita; 5) ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo sulle attenuanti generiche per l'assenza di elementi favorevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la richiesta della parte civile di liquidazione del danno e di una nuova provvisionale in Cassazione è stata dichiarata inammissibile (quantificazione e provvisionale non decidibili in sede di legittimità), fermo il riconoscimento e la liquidazione in favore della parte civile di spese di rappresentanza per complessivi euro 4.000,00.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata dell'esame di cassazione in relazione ai motivi consentiti; richiamata per delimitare l'ambito di sindacato sulle decisioni di merito
comma 1, lett. c), d) ed e)
Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte valuta la genericità e la specificità delle censure ai sensi di questa disposizione
Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha interpretato che tale inutilizzabilità non si estende alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha osservato che l'attività del curatore non rientra in tale fattispecie e quindi non soggiace alle limitazioni di utilizzabilità previste per le attività ispettive
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ribadisce il carattere eccezionale di tale rinnovazione, esercitabile solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti
Norma procedurale citata in relazione alla richiesta di escussione di un teste in primo grado; la Corte ha ritenuto che la mancata escussione non fosse decisiva nel contesto documentale complessivo
Principio di concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla posizione del concorrente extraneus rispetto all'amministratore intraneus
Normativa richiamata con riguardo ai reati fallimentari e alla disciplina delle condotte distrattive (utilizzata come criterio di riferimento per la ricostruzione delle fattispecie contestate)
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Richiamato a supporto della qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ne ha valutato l'applicazione in relazione agli elementi probatori
Riguarda la valutazione della prova; citato in connessione alle contestazioni sulla valutazione probatoria operata dai giudici di merito
Prevede la relazione del curatore; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle informazioni raccolte dal curatore e inserite nella relazione ai fini penali
Prevede la rilevanza dei vantaggi compensativi nell'ambito del gruppo societario; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera appartenenza a un gruppo non esclude la responsabilità penale, salvo prova di un vantaggio concreto e di un saldo finale positivo
artt. 62, 64, 191, 195, 526 cod. proc. pen.
Articoli menzionati nell'ambito della questione di legittimità costituzionale; richiamati nella discussione sulla non applicabilità delle regole di inutilizzabilità delle dichiarazioni al curatore
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e trasfuse nella relazione ex art. 33 legge fall. possono essere utilizzate in sede penale: l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p. comma 2 non si applica al curatore, la cui attività non è assimilabile a quella di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria
- La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può rinnovare le prove solo se non può decidere allo stato degli atti, perciò la mancata escussione di un teste non è automaticamente causa di vizio se il materiale probatorio è comunque completo
- Per configurare il dolo dell'extraneus concorrente nel reato dell'amministratore è sufficiente dimostrare la volontaria partecipazione alla condotta che depaupera il patrimonio sociale con consapevolezza del rischio per i creditori; non è richiesta la prova della specifica previsione del dissesto, ma rilevano elementi come partecipazioni finanziarie, negoziazioni e drenaggio di risorse
- L'appartenenza a un gruppo societario non esclude la responsabilità penale per bancarotta distrattiva: per giustificare trasferimenti intra-gruppo serve la prova di vantaggi compensativi concreti e di un saldo finale positivo a favore della società 'depauperata' o del gruppo in termini che effettivamente compensino il pregiudizio ai creditori
- In Cassazione non è possibile ottenere la quantificazione del danno civile né la concessione/modifica di una provvisionale se tali questioni non siano state specificamente impugnate nei gradi precedenti; la quantificazione del danno richiede accertamenti di fatto incompatibili con il sindacato di legittimità
- Le censure generiche o che si limitano a chiedere una rivalutazione della prova convergente sono spesso inammissibili o infondate in cassazione: è necessario contestare con specificità i passaggi decisivi della motivazione dei giudici di merito
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