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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17739/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma del 06/02/2020 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati (minacce e lesioni) a causa della prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado. Il ricorso deduce violazione di legge: poiché la prescrizione è sopravvenuta dopo la condanna di primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., confermare la sentenza di primo grado limitatamente agli effetti civili e disporre la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di nullità relativa alla notifica all'imputato (la notifica è stata regolarmente effettuata al difensore cassazionista dopo la declaratoria di irreperibilità). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. Le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio saranno liquidate dal giudice civile cui si rinvia.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, quando la causa di estinzione del reato (prescrizione) sopravviene dopo la condanna in primo grado, il giudice d'appello deve comunque statuire sugli effetti civili confermando la responsabilità civile accertata in primo grado e disponendo la relativa condanna per rifondere le spese della parte civile.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata come base per il rinvio della causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, a seguito dell'annullamento limitato disposto dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato sopraggiunge dopo una condanna in primo grado, il giudice che decide l'estinzione non può omettere la statuizione sugli effetti civili: deve confermare l'accertamento della responsabilità civile e disporre le relative condanne (art. 578 c.p.p.).
  • L'omissione della statuizione sugli effetti civili è vizio rilevante e può determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione con rinvio al giudice civile competente.
  • La declaratoria di irreperibilità dell'imputato non impedisce la regolare notifica degli atti al difensore cassazionista; le eccezioni di nullità per mancata notifica possono essere respinte se la procedura risulta eseguita regolarmente.
  • Le questioni relative alle spese sostenute dalla parte civile, connesse all'accertamento della responsabilità civile, sono demandate al giudice civile cui si rinvia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
  • In situazioni analoghe, la parte civile deve sollevare tempestivamente il motivo di diritto pertinente (violazione dell'art. 578 c.p.p.) per ottenere la conferma degli effetti civili e la condanna dell'imputato nonostante l'estinzione penale per prescrizione.

Testo integrale

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